Condominio: il vicino ascolta la musica ad alto volume, può essere reato?

Manuela Margilio

8 Giugno 2014 - 20:40

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Il vicino suona chitarra, pianoforte o ascolta la musica a volume troppo elevato, vediamo quando la condotta può costituire reato e quando si tratta invece di illecito civile con diritto al risarcimento del danno

Condominio: il vicino ascolta la musica ad alto volume, può essere reato?

La Cassazione spesso si occupa delle quotidiane beghe tra vicini, in particolare, di quelle generate dai rumori molesti.
Secondo quanto affermato dalla Corte Suprema in più occasioni, ascoltare la musica ad alto volume, suonare uno strumento musicale o fare schiamazzi durante le ore notturne costituisce reato solo qualora il rumore, superando la soglia di tollerabilità, sia tale da arrecare disturbo ad una molteplicità indeterminata di persone.

Illecito penale
L’illecito penale dunque non può configurarsi qualora il rumore disturbi soltanto poche persone.
Pur non essendo necessario dare la prova dell’effettivo disturbo di più persone, il giudice deve comunque valutare se, almeno potenzialmente, il rumore è di intensità tale da dar fastidio a più persone.
Se tale elemento non ricorre (ad esempio perché la lavatrice o il condizionatore umorosi non vengono sentiti dai condomini dei piani superiori) non si può agire in via penale.
Inoltre, l’eventuale sanzione penale scatta non solo per condotte dolose ma anche per condotte colpose, dovute ad esempio, a comportamenti dei bambini che arrechino disturbo notturno alla quiete pubblica.

Qualora il reato di cui all’art. 659 codice penale di disturbo alla quiete pubblica non sussista, quali tutele a favore del vicino disturbato dal comportamento rumoroso di un condomino?
In quali casi le immissioni rumorose che disturbano il riposo e la tranquillità configurano un illecito civile e conferiscono il diritto al risarcimento del danno?

Illecito civile
Se il rumore supera la soglia di “normale tollerabilità”, si configura un illecito civile e si può agire dinanzi al giudice, al fine di ottenere il risarcimento del danno e, se del caso, ottenere un provvedimento di urgenza per intimare al vicino la cessazione della condotta lesiva.
La Cassazione ricorda che, per far scattare l’indennizzo, bisogna valutare due elementi:

  • la durata delle immissioni rumorose
  • e se esse hanno superano il limite di normale tollerabilità.
    La normale tollerabilità è dunque il criterio legale per la risoluzione del conflitto tra due proprietari.
    Le immissioni di rumore e le propagazioni provenienti dal vicino non possono essere impedite se non superano quella che si considera la capacità di sopportazione dell’uomo medio. Vediamo di fare un po’ di chiarezza su questo concetto.

Solo in caso di superamento di tale limite il vicino infastidito potrà pretendere l’adozione di misure o l’applicazione di particolari dispositivi e, se ciò non bastasse, la cessazione dell’attività molesta. La norma si pone a tutela del diritto di proprietà, ma il giudice deve porre l’attenzione anche alla tutela della salute che non può mai essere in alcun modo pregiudicata.
Il Giudice, per operare tale accertamento, deve avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio.
Il giudice, inoltre, dovrà tener conto della condizione dei luoghi, cioè dei rumori di fondo di una determinata zona e delle abitudini della popolazione che vi risiede.
Questo vuol dire che lo stesso rumore può essere considerato lecito o illecito a seconda dell’ambiente circostante nel quale viene immesso.
Se tale valutazionedarà esito positivo, si potrà chiedere il risarcimento del danno , dovuto, secondo la Cassazione, per la lesione del diritto al riposo, svago, intrattenimento, nonché al diritto di godere liberamente, e senza limitazioni alcune, della propria abitazione, garantendo altresì quel diritto alla libera estrinsecazione della personalità garantito dalla Costituzione.

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# Reato

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