Che differenza c’è tra unioni civili e convivenza?

Isabella Policarpio

03/06/2019

Unione civile e convivenza di fatto: entrambe sono state introdotte dalla Legge Cirinnà, ma sono istituti molto diversi. Ecco tutte le differenze.

  Che differenza c’è tra unioni civili e convivenza?

Qual è la differenza tra unione civile e convivenza?

Le unioni civili, come la disciplina sulla convivenza di fatto, sono state introdotte dalla legge n. 76 del 20/05/2016, conosciuta anche come Legge Cirinnà. Questi istituti giuridici servono a dare tutela ai conviventi che scelgono di non unirsi in matrimonio, sia che si tratti di coppie dello stesso sesso che di sesso diverso.

Ma in cosa si differenzia dalla convivenza di fatto?

In questo articolo cercheremo di elencare quali sono le differenze tra la convivenza di fatto, l’unione civile ed il matrimonio, sia dal punto di vista dei diritti che dei doveri.

Unione civile, matrimonio e convivenza: differenze

Nonostante le differenze, che andremo ad approfondire, gli aspetti che accomunano le unioni civili al matrimonio sono numerose.

Infatti entrambe le parti, ognuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, sono tenute a contribuire ai bisogni comuni della famiglia, concordano l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune.

Per quanto riguarda il regime patrimoniale dell’unione civile, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni, esattamente come accade nel matrimonio. Anche dal punto di vista patrimoniale vi sono forti affinità: infatti l’unione civile dà diritto alla quota legittima in sede di spartizione dell’eredità.

La coppia omosessuale che desidera costituire un’unione civile deve recarsi all’Ufficio di Stato civile del Comune insieme ad almeno due testimoni e dichiarare di fronte all’Ufficiale la volontà di stringere il vincolo: la legge non prevede formule particolari ma basta una semplice manifestazione di intenti da parte di entrambi.

Dopo questa formalità, il documento viene registrato nell’archivio di stato civile e acquista efficacia giuridica. (Unione civile: come farla e come registrarla)

Altra cosa sono, invece, le convivenze di fatto. In questo caso, infatti, la coppia (dello stesso sesso o di sesso diverso) non formalizza nessun accordo. Tuttavia, anche in mancanza di un patto tra le parti, la Legge Cirinnà prevede delle tutele anche per chi sceglie la via della convivenza di fatto.

La convivenza di fatto: diritti e doveri

Partiamo, innanzitutto, col dire chi sono i conviventi di fatto per la legge. Per conviventi si intendono due persone maggiorenni, stabilmente legate da un legame affettivo, che provvedono reciprocamente all’assistenza morale e materiale.

La convivenza di fatto è tale sia tra persone di sesso diverso che dello stesso sesso. Può essere accertata mediante autocertificazione redatta da entrambi i conviventi, la quale deve essere presentata al Comune di residenza. In questa certificazione, i conviventi devono dichiarare di vivere nello stesso immobile, di essere legati da un vincolo sentimentale e di provvedere ai bisogni dell’altro.

Qui Come si stipula il contratto di convivenza.

Una volta eseguiti gli accertamenti necessari, il Comune rilascia il certificato di residenza e lo stato di famiglia della coppia. Anche dalla convivenza derivano diritti e doveri:

  • stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario, ad esempio il regime di visite in carcere;
  • diritto di visita, assistenza e accesso alle informazioni personali dell’altro convivente in caso di malattia o ricovero;
  • facoltà di designare il convivente come rappresentante legale, tutore, curatore e amministratore di sostegno in caso di malattia;
  • in caso di morte del convivente che era proprietario dell’immobile, il superstite ha il diritto di continuare ad abitarvi per 2 anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a 2 anni (e comunque non oltre i 5 anni). Qualora il convivente superstite abbia figli minori o disabili, ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a 3 anni;
  • il diritto al risarcimento del danno si trasmette al convivente superstite;
  • diritto di partecipare alla gestione degli utili dell’impresa familiare del partner;
  • diritti di ricevere gli alimenti in caso di cessazione della convivenza di fatto per l’ex convivente che versa in stato di bisogno.

Unioni civili e convivenza di fatto: differenze

Insomma, per tirare le somme, le unioni civili sono state concepite per tutelare le coppie omosessuali, a lungo discriminate. Non essendo ancora possibile stipulare il matrimonio, l’unione civile è l’istituto che più si avvicina ad esso.

La convivenza di fatto, invece, altro non è che il rapporto di convivenza formalizzato presso il Comune di residenza, e ha l’effetto dare ai conviventi almeno una tutela di base, sebbene ben lontana dai diritti e doveri matrimoniali. In nessuno de due casi la Legge Cirinnà impone l’obbligo di fedeltà, cosa che è prevista solamente in vigenza di matrimonio.

Dunque, la convivenza di fatto può riguardare sia coppie eterosessuali che omosessuali e, oltre all’autocertificazione, non richiede particolari formalità.

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