Visite fiscali Forze Armate e di Polizia, novità 2018: cos’è cambiato con il Decreto Madia

Simone Micocci

03/07/2018

14/07/2018 - 10:33

condividi

Visite fiscali 2018 per Forze Armate e Polizia: il personale militare non è passato sotto la gestione del Polo Unico INPS, tuttavia è comunque interessato da alcune importanti novità introdotte dal Decreto Madia.

Visite fiscali Forze Armate e di Polizia, novità 2018: cos’è cambiato con il Decreto Madia

Come noto le regole delle visite fiscali sono state recentemente modificate dalla riforma Madia, con la quale è stato introdotto il Polo Unico INPS sia per i dipendenti privati che per quelli pubblici.

L’unica eccezione è rappresentata dalle Forze Armate e di Polizia, le quali non sono passate sotto la gestione del Polo Unico INPS; non per questo, però, il decreto Madia non si applica anche al personale militare, cosa che erroneamente credono in molti.

Tempo fa, ad esempio, ci è arrivata una segnalazione da parte di alcuni esponenti del Sappe - il sindacato autonomo di Polizia Penitenziaria - in merito ad alcune incongruenze in tema di visite fiscali per la causa di servizio. Nel dettaglio sembra che non tutte le direzioni delle carceri italiani la pensino nello stesso modo, poiché una buona parte di queste invia la visita di controllo anche nei confronti del personale al quale è stata riconosciuta la causa di servizio.

Per questo motivo ci è stato chiesto di fare chiarezza su quali casi le Forze di Polizia sono escluse dal decreto Madia e su quali sono effettivamente le norme che disciplinano l’esenzione per la causa di servizio. La normativa effettivamente è molto articolata, tuttavia dopo un’analisi approfondita - prendendo anche come riferimento gli ultimi messaggi pubblicati dall’INPS e dalle singole amministrazioni - siamo arrivati alla seguente conclusione: anche per le Forze di Polizia si applica quanto stabilito dal recente Decreto Madia per la causa di servizio e non solo.

Vediamo quindi quali sono le regole vigenti in tema di visite fiscali per gli appartenenti ai comparti Difesa e Sicurezza.

Orari fascia di reperibilità

Partiamo con l’analizzare i casi in cui le Forze Armate devono essere reperibili ai controlli del medico incaricato per la visita fiscale.

Così come per i dipendenti pubblici e privati, anche per le Forze Armate e di Polizia sono state confermate le fasce di reperibilità in vigore prima dell’entrata in vigore della riforma. Quindi, carabinieri, poliziotti e militari hanno l’obbligo di essere reperibili - presso il domicilio indicato nel certificato medico - nelle seguenti fasce orarie:

  • mattina: dalle 09:00 alle 13:00;
  • pomeriggio: dalle 15:00 alle 18:00.

Anche per le Forze Armate, inoltre, cade il vincolo dell’unicità della visita medica che quindi può essere anche ripetuta nel periodo di prognosi indicato nel certificato.

Prima dell’entrata in vigore della riforma il medico poteva recarsi al domicilio indicato nel certificato medico per una sola volta; d’ora in avanti non sarà più così, perché nel decreto ministeriale si legge che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva.

Aver ricevuto una volta il controllo del medico, quindi, non vi esonera dall’obbligo di rispettare l’obbligo di reperibilità negli orari delle visite fiscali.

Infine - così com’era prima dell’attuazione della riforma - le visite fiscali potranno essere effettuate anche nei giorni festivi o di riposo del dipendente, purché siano compresi nel periodo in cui si percepisce l’indennità di malattia. Confermata anche la possibilità di disporre la visita fiscale fin dal primo giorno di malattia se in prossimità di giornate festive o del riposo settimanale.

Esonero

Prima della riforma Madia, era il decreto 206/2009 - con il quale sono state determinate le fasce orarie di reperibilità per i pubblici dipendenti in caso di assenza per malattia - a prevedere dei casi di esonero delle visite fiscali.

Nel dettaglio nell’articolo 2 del suddetto decreto si legge che sono esclusi dall’obbligo di reperibilità delle visite fiscali coloro che sono affetti da:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • infortuni sul lavoro;
  • malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione diinvalidità riconosciuta.

Questo decreto è stato però abrogato dalla riforma Madia - dlgs. 206/2017 - con il quale è stato stabilito che sono esonerati dall’obbligo di reperibilità coloro per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Tuttavia, come si legge nel messaggio 3265/2017 dell’INPS in merito al decreto 75/2017, le disposizioni in materia di Polo Unico INPS e quelle previste dall’articolo 55-septies del decreto 165/2001 non si applicano - per “esplicita previsione legislativa” - al personale delle Forze Armate, dei Corpi armati dello Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, compresi i corpi di Polizia ad ordinamento civile qual è appunto la Penitenziaria.

Principio ribadito dal messaggio 1399 pubblicato dall’INPS lo scorso marzo, nel quale si ricorda che per il personale dei comparti Difesa e Sicurezza non è possibile utilizzare la procedura della certificazione telematica per aspetti connessi alla tutela della segretezza e della sicurezza nazionale, oltre che “delle particolari valutazioni che richiede l’idoneità alla ripresa del lavoro di lavoratori che per attività di servizio detengono armi da fuoco.

L’assenza della certificazione telematica di malattia per le Forze armate ed i Corpi armati dello Stato, quindi, impedisce la possibilità per l’Istituto di disporre visite mediche di controllo d’ufficio, prerogativa del Polo Unico INPS.

Tuttavia questa potrebbe essere solamente una situazione temporanea; sempre l’INPS, infatti, ha dichiarato che per queste categorie di dipendenti pubblici sono in atto degli approfondimenti e delle verifiche del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione per verificare se è possibile estendere la certificazione telematica.

Fino a quando ciò non sarà possibile le visite fiscali saranno disposte dalle singole amministrazioni e “il relativo costo non potrà essere considerato a carico dei fondi specificamente assegnati all’INPS per la gestione del Polo Unico”.

A questo punto il dubbio che ci viene posto è: l’esonero delle visite fiscali vale per tutte le cause di servizio (come disposto dal decreto 206/2009) oppure solamente per quelle afferenti alle prime categorie - 1 2 e 3 - citate nel nuovo decreto con le quali però il personale delle Forze Armate non sarebbe idoneo al servizio d’istituto?

A tal proposito la circolare del dipartimento penitenziario n°0013808/2018 indica tra i casi di esonero dall’obbligo di reperibilità la causa di servizio che “abbia dato luogo all’ascrivibilita’ della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto”, aggiungendo però che le nuove disposizioni non si applicano al personale delle Forze Armate e di Polizia.

Il problema è che il decreto 206/2009 è stato completamente abrogato; ciò significa che anche alle Forze Armate debba applicarsi necessariamente il nuovo regolamento, ad eccezione di quanto previsto per il Polo Unico INPS.

Per questo motivo abbiamo motivo di credere che le nuove disposizioni introdotte dal decreto Madia in tema di orario delle visite fiscali, ripetizione dei controlli e casi di esenzione valgano per tutti i dipendenti pubblici, con le Forze Armate e di Polizia che invece continuano ad essere esclusi da quanto previsto dall’articolo 55 septies del decreto 165/2001.

Confermiamo comunque la poca chiarezza in merito da parte dell’attuale normativa; a tal proposito ci uniamo all’appello del Sappe chiedendo nuovi chiarimenti da parte dei Ministeri interessati, così da smentire o confermare le nostre conclusioni.

Le sanzioni

Vediamo infine quali sono le sanzioni previste per il personale delle Forze dell’Ordine che non rispetta l’obbligo di reperibilità alle visite fiscali.

Nel dettaglio, in caso di assenza ingiustificata del militare alla visita il Comandante deve applicare l’articolo che prevede la perdita del 100% dello stipendio per l’intero periodo della malattia, fino ad un massimo di 10 giorni.

Per i giorni successivi, lo stipendio verrà ridotto al 50%.

Inoltre, il Comandante del Corpo d’appartenenza può comminare una sanzione disciplinare in presenza di determinati presupposti.

Iscriviti a Money.it