Fondi comuni di investimento e tassazione. Come funziona?

Claudia Cervi

26 Dicembre 2023 - 10:16

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Come funziona la tassazione dei fondi comuni di investimento? Cosa indicare nella dichiarazione dei redditi? Una guida completa sulle regole dei fondi di diritto italiano e di diritto estero.

Fondi comuni di investimento e tassazione. Come funziona?

Capire come funziona la tassazione dei fondi comuni di investimento è fondamentale per avere un quadro completo sulla redditività del nostro portafoglio.

In un Paese come l’Italia, notoriamente caratterizzato da un Fisco estremamente complesso, è fondamentale conoscere la tassazione specifica prevista per ogni tipo di investimento. I fondi comuni di investimento offrono un’opportunità per i risparmiatori di partecipare a investimenti collettivi, con l’obiettivo di diversificare il proprio portafoglio e ridurre i costi di transazione.

In questa guida vedremo le principali regole sulla tassazione dei fondi comuni di investimento, mettendo l’accento sulla distinzione tra la tassazione per i soggetti di diritto italiano e quella per i soggetti di diritto estero. Studiare come funziona la tassazione dei fondi comuni di investimento consente di prendere decisioni consapevoli e massimizzare la redditività dell’investimento.

Vediamo in sintesi come funziona la tassazione dei fondi di investimento:

Tipologia di FondoAliquota tassazione
Fondo di investimento italiano o Fondo armonizzato UE o con gestore UE 26%
Componente relativa ai titoli di Stato italiani e white list 12,5%
Altri fondi non armonizzati UE Aliquota marginale IRPEF

Come funzionano i fondi comuni di investimento?

Prima di esaminare come funziona la tassazione dei fondi di investimento, è fondamentale comprendere la natura e il funzionamento di tali strumenti finanziari.

I fondi comuni di investimento sono organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che raccolgono liquidità da diversi risparmiatori per creare un unico patrimonio destinato ad essere investito in attività finanziarie come azioni, obbligazioni, titoli di Stato o immobili.

I fondi sono costituiti da patrimoni autonomi, distinti sia dal patrimonio della società di gestione che da quello dei sottoscrittori.

Il funzionamento di un fondo comune di investimento può essere paragonato a un grande salvadanaio in cui confluisce il denaro proveniente da diversi investitori, che viene poi allocato in diverse tipologie di investimento dalle società di gestione del risparmio (SGR) certificate e regolate da un apposito Albo. L’obiettivo principale di un fondo comune di investimento è ottenere vantaggi in termini di rendimento attraverso una gestione collettiva, sfruttando economie di scala e minori costi di transazione.

Le quote dei fondi comuni rappresentano la proprietà di una parte del patrimonio, con un valore che varia in base all’andamento del mercato. I rendimenti non sono garantiti e dipendono dalle operazioni che il fondo effettua ogni giorno.
Per calcolare i rendimenti si utilizza il metodo NAV (Net Asset Value), ossia il valore di mercato degli impieghi del fondo al netto delle spese di gestione/ il numero di quote in circolazione.

Se alla vendita delle quote il valore del fondo è superiore al valore di acquisto si ha un guadagno, cioè una plusvalenza. Al contrario, se si verifica una perdita, si ha una minusvalenza.

Come funziona la tassazione dei fondi comuni di investimento?

La tassazione dei fondi di investimento segue regole diverse a seconda che si tratti di:

  • fondi esteri non UE e non SEE;
  • fondi di investimento italiani.

Tassazione fondi di investimento italiani

La tassazione dei fondi comuni di investimento dei soggetti di diritto italiano è regolamentata dall’articolo 44 del TUIR per i soggetti privati e dall’articolo 73 TUIR per le società.
Tuttavia la tassazione dei proventi varia a seconda che il fondo aderisca o meno alle direttive dell’Unione europea.

Per i redditi derivanti dalle quote di partecipazione in fondi OICR italiani (ad eccezione di quelli immobiliari e dei fondi lussemburghesi), si applica una ritenuta del 26% (o del 12,5% per i titoli di Stato white list, come stabilito dall’art. 26-quinquies co. 4 del DPR n. 600/73). La ritenuta opera con due modalità:

  • a titolo d’acconto per i soggetti che detengono le quote nell’esercizio di un’attività di impresa commerciale;
  • a titolo d’imposta, per gli soggetti privati o esenti IRES.

La base imponibile è data dalla differenza positiva tra il valore patrimoniale netto del fondo alla fine dell’anno (o del valore di riscatto della quota) e il costo medio ponderato di sottoscrizione (CMP). Le plusvalenze dei fondi comuni di investimento rappresentano «redditi da capitale».

Determinata la base imponibile, attraverso la differenza tra i componenti positivi e negativi, la società di gestione dovrà quindi imputare l’imposta dovuta nell’apposita voce del passivo e determinare il corretto valore del patrimonio netto. Questo valore dovrà essere diviso per il numero delle quote in circolazione al fine di arrivare al valore della quota che deve essere utilizzato per regolare le operazioni di sottoscrizione e di rimborso.

Le perdite (minusvalenze) registrate in un periodo di imposta possono essere riportate nella dichiarazione dei redditi e costituiscono «redditi diversi». Possono essere recuperate mediante la compensazione con successive plusvalenze, nello stesso anno e nei quattro anni successivi, ma solo con le plusvalenze che costituiscono «redditi diversi», su azioni, obbligazioni, derivati e certificati. Non si possono compensare le minusvalenze con le plusvalenze dei fondi.

Nel caso in cui l’intermediario sia italiano, come una Società di Gestione del Risparmio (SGR) o una banca, la tassazione dei fondi comuni di investimento viene gestita direttamente dall’intermediario che svolge la funzione di “cassa di compensazione” attraverso il regime del risparmio amministrato o del risparmio gestito. In questa situazione, l’investitore riceve la quota del fondo già al netto della tassazione e non è tenuto a dichiarare nulla nella propria dichiarazione dei redditi.

Tassazione fondi di investimento di diritto estero

La tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto estero non UE e non SEE segue regole differenti rispetto alla tassazione dei fondi comuni di investimento di diritto italiano.

In questo caso, infatti, occorre distinguere tra:

  • fondi comuni di investimento armonizzati UE;
  • fondi comuni di investimento non armonizzati UE.
Tassazione fondi di investimento armonizzati UE

Partiamo dai soggetti che hanno sede nei Paesi UE: in questo caso come vengono tassati i fondi comuni di investimento?

La legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) ha allineato il trattamento fiscale dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti da Oicr di diritto estero (sia quelli istituiti in Europa che in Stati appartenenti allo spazio economico europeo che garantiscono un adeguato livello di scambio di informazioni) a quello dei dividendi e plusvalenze conseguiti da Oicr italiani.

In altre parole, dal 1° gennaio 2021 l’esenzione già prevista per gli utili da partecipazione percepiti da OICR residenti in Italia viene estesa anche ai dividendi corrisposti dalle società italiane a OICR estere ma conformi alla direttiva UE e SEE.

Di conseguenza tali plusvalenze e minusvalenze non concorrono a formare il reddito.

Tale modifica ha eliminato una discriminazione del trattamento fiscale dei dividendi percepiti dai fondi di investimento esteri, rispetto a quelli percepiti dai fondi nazionali.

La tassazione dei proventi derivanti dai fondi comuni di investimento armonizzati UE e conformi alle direttive comunitarie avviene con una ritenuta alla fonte a titolo di imposta nella misura del 26% (o del 12,5% per la componente derivante da titoli di Stato white list) e segue il principio di cassa, nel senso che la tassazione scatta al momento della liquidazione delle quote ovvero quando il fondo distribuisce i proventi.

La base imponibile da assoggettare a tassazione nel caso dei fondi di investimento armonizzati UE si determina calcolando l’incremento del valore delle quote nel periodo d’imposta intercorrente tra l’acquisto e la vendita.

Anche per i fondi di investimento UE armonizzati, l’imposta viene applicata tramite la ritenuta alla fonte, gestita dalla banca o dall’intermediario finanziario. Gli investitori non hanno l’obbligo di includere tali informazioni nella propria dichiarazione dei redditi.

La tassazione dei fondi di investimento non armonizzati UE

Come vengono tassati i fondi di investimento non armonizzati UE? Anche in questo caso, come per i fondi di investimento armonizzati UE, la tassazione avviene per cassa e non per competenza.
Tuttavia, nel regime fiscale dei fondi di investimento non armonizzati UE il sistema di tassazione è caratterizzato dalla ritenuta a titolo d’acconto e non sostitutiva.
Di conseguenza, il contribuente/investitore considerato dovrà riportare in dichiarazione dei redditi l’importo dei proventi conseguiti e delle ritenute versate, con applicazione dell’aliquota marginale Irpef.

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