Modello EAS: chi e quando deve presentarlo? Ecco le istruzioni

Anna Maria D’Andrea

28 Marzo 2017 - 17:24

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Modello EAS: ecco le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate su soggetti obbligati a presentarlo, modalità di invio, scadenza e soggetti esonerati.

Modello EAS: chi e quando deve presentarlo? Ecco le istruzioni

Il Modello EAS è la comunicazione dei dati rilevanti a fini fiscali che gli enti associativi sono obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate per determinare i requisiti per l’esenzione dall’imponibilità fiscale prevista per le associazioni del mondo no-profit.

Di seguito tutte le istruzioni su chi deve inviarlo, scadenze e quali sono invece i casi di esonero.

Il modello EAS per gli enti associativi deve essere presentato all’Agenzia delle Entrate in virtù di quanto previsto dall’art. 30, comma 1 del D.L. 185/2008; si tratta del modello presentato da enti e associazioni senza scopo di lucro al fine di trasmettere al Fisco i dati e le notizie rilevanti a fini fiscali.

Le scadenze per l’invio del modello EAS sono due nell’anno: deve essere inviato sia entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti che entro il 31 marzo 2017 nel caso di variazione dei dati precedentemente comunicati avvenuti nell’anno d’imposta precedente. Infine, è obbligatorio presentare il modello EAS anche nel caso in cui gli enti e le associazioni perdano i requisiti richiesti per le agevolazioni fiscali.

Ecco di seguito tutte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: soggetti obbligati ed esonerati all’invio del modello EAS, scadenze e casi in cui deve essere presentato per costituzione, variazione o perdita dei requisiti richiesti.

Modello EAS: chi e quando deve presentarlo? Ecco le istruzioni

Il modello EAS deve essere presentato da enti e associazioni ai fini della determinazione dei requisiti richiesti per l’esenzione dall’imposizione fiscale di quote e contributi associativi. Si tratta della dichiarazione che l’Agenzia delle Entrate richiede sia al momento della costituzione dell’ente associativo che in caso di variazione o cessazione dell’attività.

Secondo quanto disposto e contenuto nelle istruzioni pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, il modello EAS per la trasmissione dei dati deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel.

Tre sono le scadenze previste per enti e associazioni, ovvero:

  • entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti;
  • ovvero quando cambiano i dati precedentemente comunicati; la scadenza, in questa ipotesi, è il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione;
  • infine, caso di perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria e richiamati dall’articolo 30 del Dl n. 185/2008, il modello EAS va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.

In caso di variazioni avvenute nel 2016, il modello EAS dovrà essere inviato entro il 31 marzo 2017.

Ecco di seguito il modello EAS dell’Agenzia delle Entrate da scaricare e da utilizzare per enti e associazioni e, di seguito, alcune indicazioni su soggetti esonerati e casi in cui è, invece, obbligatorio l’invio.

Modello EAS Enti e Associazioni
Scarica il modello EAS pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate

Modello EAS semplificato: chi può utilizzarlo?

Oltre al modello EAS tradizionale è possibile anche utilizzare la versione semplificata, ma esclusivamente nel caso di enti e associazioni che si identifichino in quelle elencate nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate:

  • le associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni, diverse da quelle espressamente esonerate;
  • le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui alla legge n° 383 del 2000;
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n° 266 del 1991, diverse da quelle esonerate per la presentazione del modello (le organizzazioni di volontariato che non sono Onlus di diritto);
  • le associazioni iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalle prefetture, dalle regioni o dalle province autonome ai sensi del Dpr 361/2000;
  • le associazioni religiose riconosciute dal Ministero dell’interno come enti che svolgono in via preminente attività di religione e di culto, nonché le associazioni riconosciute dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese;
  • i movimenti e i partiti politici tenuti alla presentazione del rendiconto di esercizio per la partecipazione al piano di riparto dei rimborsi per le spese elettorali ai sensi della legge n° 2 del 1997 o che hanno comunque presentato proprie liste nelle ultime elezioni del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo;
  • le associazioni sindacali e di categoria rappresentate nel Cnel nonché le associazioni per le quali la funzione di tutela e rappresentanza degli interessi della categoria risulti da disposizioni normative o dalla partecipazione presso amministrazioni e organismi pubblici di livello nazionale o regionale, le loro articolazioni territoriali e/o funzionali gli enti bilaterali costituiti dalle anzidette associazioni gli istituti di patronato che svolgono, in luogo delle associazioni sindacali promotrici, le attività istituzionali proprie di queste ultime;
  • l’Anci, comprese le articolazioni territoriali;
  • le associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione della ricerca scientifica individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (per esempio, l’Associazione italiana per la ricerca sul cancro);
  • le associazioni combattentistiche e d’arma iscritte nell’albo tenuto dal Ministero della difesa;
  • le federazioni sportive nazionale riconosciute dal Coni.

Modello EAS per variazioni: quando non deve essere inviato?

Ci sono anche casi in cui non è obbligatorio l’invio del modello EAS anche in caso di variazioni.

L’esonero dall’adempimento con scadenza periodica programmata per il 31 marzo di ogni anno è prevista nei seguenti casi di variazione:

  • modifica del dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;
  • variazioni per il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
  • variazione del costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
  • variazione dell’ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
  • variazione del numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
  • variazione nell’ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30) o dell’ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
  • variazione del numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).

Modello EAS: chi non deve inviarlo? Soggetti esonerati

Non tutti gli enti e le associazioni sono obbligati all’invio del modello EAS. Sono infatti esonerati, secondo quanto disposto dalle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate:

  • gli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale;
  • le associazioni pro-loco che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolativo in quanto nel periodo d’imposta precedente hanno realizzato proventi inferiori a 250.000 euro (Legge n° 398/1991 – Regime speciale Iva e imposte dirette);
  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal Dm 25 maggio 1995 (per esempio, attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, iniziative occasionali di solidarietà, attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni e simili);
  • i patronati che non svolgono al posto delle associazioni sindacali promotrici le loro proprie attività istituzionali;
  • le Onlus di cui al decreto legislativo n° 460 del 1997;
  • gli enti destinatari di una specifica disciplina fiscale (per esempio, i fondi pensione).

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