Come scrivere l’atto d’appello? I chiarimenti della Cassazione

Simone Micocci

24 Febbraio 2017 - 10:15

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Atto di appello, quando è inammissibile? Una sentenza di ieri della Corte di Cassazione ci aiuta a far luce su questo aspetto. Ecco una guida con le indicazioni da seguire quando si scrive un atto di appello.

Come scrivere l’atto d’appello? I chiarimenti della Cassazione

Come si scrive un atto di appello? Le Sezioni Unite della Cassazione hanno approfittato di una sentenza di ieri per fare chiarezza sugli elementi che non devono mancare nella redazione di un atto d’appello.

Una guida utile, specialmente per i giovani avvocati che potrebbero commettere ancora qualche errore nello scrivere un atto di appello contro una sentenza che ha dato torto al loro cliente.

Nel dettaglio, con la sentenza n. 8825/17 di ieri, la Cassazione ha fatto chiarezza su un aspetto molto importante dell’atto di appello precisando che questo può essere dichiarato inammissibile qualora manchino i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto sulle quali si fonda la sentenza impugnata.

Ma prima di approfondire questo aspetto analizzando gli ultimi chiarimenti della Cassazione, ecco una guida con tutto quello che c’è da sapere per non commettere errori quando si scrive un atto di appello.

Atto di appello: quando va presentato?

È il codice di procedura civile ad indicare i termini fissi entro il quale bisogna presentare l’atto di appello. Nel dettaglio, i termini sono:

  • termine breve: qualora la parte vittoriosa abbia notificato la sentenza di primo grado al difensore del soccombente, quest’ultima ha tempo 30 giorni per appellarsi.
  • termine lungo: se invece la parte vittoriosa non abbia effettuato la notifica, il termine per appellarsi è di 6 mesi, che decorre dalla pubblicazione della sentenza.

Atto di appello: come si scrive?

In linea generale la scrittura dell’atto d’appello segue le stesse regole del primo grado. Nel dettaglio, nella redazione dell’atto non possono mancare:

  • nome e cognome del difensore e indicazione della procura;
  • indicazione del giorno dell’udienza di comparizione;
  • codice fiscale e numero di fax dell’avvocato. Non c’è bisogno invece di indicarne l’indirizzo PEC;
  • indicazione del giudice competente davanti al quale è stata proposta la domanda e la controparte è stata citata;
  • indicazione delle parti del provvedimento a cui ci si appella;
  • determinazione della cosa oggetto della domanda;
  • motivazione dell’appello, in cui bisogna indicare le circostanze dalle quali deriva la violazione della legge e la rilevanza ai fini della decisione impugnata.
  • nel caso in cui sia consentito dalla legge, bisognerà indicare i mezzi prova;
  • invito al convenuto a costituirsi entro il termine di 20 giorni prima dell’udienza di comparizione e a comparire dinanzi al giudice designato con l’avvertimento che la costituzione oltre termini previsti comporta le decadenze di legge, tra cui quella di proporre appello incidentale.
  • a fine atto deve esserci la firma dell’avvocato e del cliente sulla procura.

Infine, vi ricordiamo che in sede di appello è vietato presentare delle nuove domande o richieste per mezzi di prova differenti da quelli esaminati in primo grado.

L’unico caso in cui si può fare la richiesta per delle nuove prove è quello in cui si dimostra che non potevano essere proposte in primo grado per motivazioni non imputabili alla parte in causa.

In linea generale non la controversia non può essere ampliata con nuove richieste e quindi la domanda sarà inammissibile nei casi in cui cambi solo uno tra i seguenti elementi:

  • le parti;
  • il petitum, ovvero l’oggetto sostanziale della controversia;
  • causa petendi, cioè le ragione della domanda.

Come si scrive l’atto di Appello? I chiarimenti della Cassazione

La Corte di Cassazione nella giornata di ieri è tornata su un aspetto molto importante dell’atto di appello, quello relativo alle motivazioni.

La Suprema Corte, infatti, ha precisato che nel caso in cui i motivi per cui si ricorre all’appello non siano esplicitamente enunciati, e se i rilievi critici sulle ragioni di fatto o di diritto non siano argomentati, la richiesta è giudicata inammissibile per difetto di specificità.

Saranno inammissibili quindi quegli appelli fondati su delle motivazioni generiche o astratte che non riguardano il caso concreto.

Per questo motivo, quando scrivete l’atto di appello dovete prestare la massima attenzione se non volete rischiare che la vostra richiesta sia giudicata inammissibile. È necessaria la massima precisione, la stessa che utilizzate quando compilate un ricorso per la Cassazione.

Riassumendo, nell’atto di citazione in appello non possono mancare le indicazioni su:

  • le parti della sentenza per cui ci si appella;
  • le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice nel primo grado di giudizio;
  • quali circostanze hanno portato alla violazione della legge, e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Nella redazione delle modifiche, dovete ricordare che queste devono essere strutturate in maniera chiara e definita in modo che il giudice possa correggere il testo della sentenza impugnata tramite un’operazione di “taglia e incolla”. Il giudice quindi deve essere facilitato nella redazione della sentenza di riforma, anche se parziale, tramite il richiamo alle deduzioni dell’appellante.

Infine, la Cassazione ha ribadito che non può essere causa di inammissibilità di un atto di appello l’aver riproposto questioni già esaminate nel primo grado di giudizio.

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