Società di comodo: di cosa si tratta?

Manuela Margilio

17 Dicembre 2014 - 14:32

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Il nostro ordinamento mira a contrastare la diffusione delle società di comodo. Vediamo che cosa sono.

Società di comodo: di cosa si tratta?

Le società di comodo sono società solitamente costituite a scopo di evasione ed elusione fiscale o per porre in essere attività di tipo illecito. Si tratta di società che normalmente non svolgono un’attività imprenditoriale e dunque non sono operative.
Il nostro ordinamento vieta la costituzione di società di comodo poiché intende combattere l’abuso, molto diffuso di sottrarre ai creditori o al fisco tutti o parte dei propri beni, mediante il conferimento in società.

Si costituisce la società di comodo al solo fine di conferire in essa determinati beni che costituiranno patrimonio autonomo sottraendoli alle pretese dei creditori dei singoli conferenti. Inoltre, poiché la società non svolge alcuna attività economica i beni conferiti non sono esposti ad alcun rischio.

Spesso si tratta di società immobiliari di comodo in quanto coloro che intendono mettere al sicuro determinati immobili li conferiscono in società e dichiarano nel contratto societario di esercitare una attività di compravendita immobiliare. Una volta costituita la società, i soci non svolgeranno alcuna attività di tipo commerciale ma si limiterano ad amministrare il patrimonio immobiliare e a distribuire, sotto forma di utile, le rendite degli immobili.

I soci celano il proprio patrimonio personale dietro lo schermo societario (evitando così possibili accertamenti fiscali) e si avvalgono di un regime fiscale spesso più favorevole di quello a cui sarebbero assoggettati se intestassero i beni a se stessi.

Normativa
Le società di comodo sono disciplinate dal nostro ordinamento con l’articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 che ha introdotto uno strumento volto a disincentivare questo fenomeno. A tal fine tali società vengono obbligate a dichiarare un reddito minimo calcolato in funzione dei valori dei beni conferiti. Secondo la norma se i beni posseduti dalla società non generano un volume minimo di ricavi, si presume non vengano utilizzati per lo svolgimento di un’attività di tipo imprenditoriale, ma siano intestati in modo fittizio alla società per costituire uno schermo nei confronti dei creditori dei soci.

Novità vengono introdotte con il DL 138 2011 che ha aumentato l’IRES portando l’aliquota da 27.5% a 38%. L’ambito delle società di comodo o non operative (quelle cioè che non superano il test di operatività) viene ampliato con l’estensione della normativa anche alle società che presentano, in determinate condizioni, dichiarazioni in perdita fiscale per 5 esercizi consecutivi (dopo l’allungamento dei tempi dovuto al decreto semplificazioni 2014). Vi sono così le società di comodo e le società in perdita sistemica.
Si rischia così, per recuperare gettito fiscale, di tassare anche società in difficoltà economica.

Il Decreto sulle semplificazioni fiscali 2014 ha infine apportato rilevanti modifiche sul fronte società in c.d. “perdita sistematica”, in quanto ha stabilito l’estensione da 3 a 5 anni del periodo di valutazione delle perdite fiscali; ne consegue l’ampliamento dei casi di disapplicazione della normativa.

La novità recentemente introdotta dovrebbe consentire di circoscrivere le fattispecie di perdita sistematica ai casi che presentano maggiore criticità, lasciando fuori dalla categoria le società operative in perdita, esclusivamente per aver subito, in maniera transitoria, gli effetti della crisi economica degli ultimi tempi.

Il legislatore, dal punto di vista contrattuale considera questo tipo di società come una società costituita con un contratto “indiretto”, ossia quel contratto che utilizza un contratto di società per realizzare uno scopo diverso da quello al quale il contratto di società è in realtà preordinato. Come ogni contratto indiretto che costituisca il modo per eludere l’applicazione di una norma di legge, la società di comodo per il codice civile deve considerarsi nulla in quanto posta in essere in frode alla legge.

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