Scuola: un insegnante può denunciare uno studente?

Simone Micocci

4 Marzo 2016 - 12:24

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Quando un docente è obbligato a denunciare un allievo? E come farlo? Facciamo chiarezza sulla questione, analizzando i reati per cui vige l’obbligo di denuncia.

Scuola: un insegnante può denunciare uno studente?

Scuola, un insegnante può denunciare uno studente? Sì, anzi, alcune volte è persino obbligato a farlo.

Sono sempre di più quegli insegnanti che lamentano un peggioramento nel comportamento dei propri alunni. Ciò è confermato dall’aumento delle notizie riguardanti allievi che insultano i docenti per un brutto voto, o dei numerosi casi di cyberbullismo di cui sono vittime gli allievi più deboli.

Nei giorni scorsi abbiamo parlato delle responsabilità degli insegnanti nei confronti degli alunni, soffermandoci sull’attribuzione delle colpe quando un allievo si fa male durante le ore scolastiche. A queste responsabilità, si aggiunge l’obbligo di denuncia per quegli episodi che hanno rilevanza penale.

Cosa significa? Quando un insegnante è obbligato a denunciare uno studente? In questo articolo cercheremo di rispondere a queste domande, soffermandoci su quando e come denunciare uno studente.

Scuola, perché un insegnante deve denunciare uno studente?

Gli articoli 362 e 358 del codice penale prevedono l’obbligo di denuncia da parte di coloro che ricoprono le vesti di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio” per tutti quei reati perseguibili d’ufficio.

Quindi gli insegnanti sono obbligati a denunciare qualsiasi violazione di una norma penale. Tuttavia, nei suddetti articoli non si parla di docenti, ma di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio.

In realtà, anche gli insegnanti possono essere considerati tali, in quanto il loro ruolo di pubblico ufficiale è stato riconosciuto da due sentenze della Cassazione (la n. 6587/91 e n. 3304/1999).

E non è tutto; infatti, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17914 del 2003, ha dichiarato che in alcuni casi anche i collaboratori scolastici hanno l’obbligo di denuncia, poiché gli è stata riconosciuta la qualifica di incaricati di un pubblico servizio.

Denunciare un alunno: quando è obbligatorio?

Come abbiamo detto in precedenza, un docente ha l’obbligo di denunciare alle Autorità qualsiasi reato perseguibile d’ufficio. Per la legge penale, infatti, per l’avvio dell’azione penale non è necessaria la querela della persona offesa dal reato.

Quindi, volendo fare qualche esempio, un insegnante è obbligato a denunciare questi reati:

  • furto;
  • abusi o molestie sessuali;
  • violenza;
  • danneggiamento dei beni della scuola.

Inoltre, bisogna ricordare che la denuncia è obbligatoria sia quando un allievo è artefice di una violazione della legge penale, ma anche quando ne è vittima. E la denuncia va fatta tempestivamente, poiché l’omissione di denuncia e il ritardo della stessa sono considerati reato penale secondo l’articolo 361 del Codice Penale:

“Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da trenta euro a cinquecentosedici euro.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.”

Denunciare un alunno: come fare?

Le procedure per denunciare un allievo sono due e dipendono dall’età dello stesso. Se ad esempio la denuncia riguarda un maggiorenne andrà indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale del Luogo in cui è avvenuto il reato.

Se invece il denunciato è un minorenne, questa deve essere presentata alla Procura della Repubblica per i minorenni o ad un ufficiale di polizia giudiziaria. La denuncia va fatta sempre per via scritta.

Scuola, si può denunciare un atto di bullismo?

Al momento non è ancora prevista dalla legge una fattispecie legislativa per il bullismo, tuttavia è possibile ricondurre i vari episodi a delle singole violazioni del codice penale.

Ad esempio, le percosse e le lesioni sono perseguibili secondo l’articolo 581 del codice penale, i danni alle cose secondo il 635. Le molestie e gli insulti, invece, dall’art. 635 cod. penale, mentre le minacce e le molestie rispettivamente dagli articoli 612 e 660 del codice penale.

Per tutti questi reati collegabili ad episodi di bullismo, la denuncia è obbligatoria.

Diverso invece il discorso per il reato di ingiuria, che essendo stato depenalizzato, non è più obbligatorio denunciarlo.

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