Mobilità 2017/2018: le 10 regole per la valutazione dei titoli

Simone Micocci

24 Febbraio 2017 - 12:33

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Mobilità 2017/2018: quali requisiti deve avere un titolo per essere meritevole di un punteggio? I chiarimenti del MIUR.

Mobilità 2017/2018: le 10 regole per la valutazione dei titoli

Mobilità 2017/2018, come vengono calcolati i punteggi?

Continua la nostra guida sulla mobilità 2017/2018; nei giorni scorsi abbiamo visto come la continuità didattica sia un fattore molto importante per i docenti poiché permette di ottenere un punteggio superiore anche ai fini dell’iscrizione alle Graduatorie d’Istituto.

Qui invece vogliamo occuparci di tutte le regole per la valutazione dei titoli indicati nella tabella allegata al CCNI per la mobilità 2017/2018, che vi ricordiamo non è ancora firmato in via definitiva.

Nello stesso CCNI, nell’allegato 2 che segue la tabella dei titoli di valutazione, il MIUR ha indicato tutti i criteri necessari affinché un titolo sia meritevole di un punteggio.

10 semplici voci ma fondamentali per tutti quegli insegnanti che sono curiosi di sapere quale sarà il loro punteggio. Di seguito trovate tutti i chiarimenti del MIUR a riguardo, in attesa che i sindacati e il MIUR trovino un accordo sulla chiamata diretta così da poter iniziare le operazioni per la mobilità 2017/2018.

Mobilità 2017/2018: le 10 regole per la valutazione dei punteggi per le Graduatorie d’Istituto

Quelli che trovate di seguito sono i chiarimenti del MIUR, indicati nell’allegato 2 del contratto che ridefinisce le operazioni della mobilità.

Nel dettaglio, il MIUR ha specificato che:

  • 1) Nella valutazione dei punteggi non rientra l’anno scolastico ancora in corso. Questa regola è valida sia per l’anzianità di servizio che per la continuità didattica;
  • 2) Sono valutati solo i titoli posseduti entro il termine previsto per la presentazione della domanda. Come vi abbiamo già anticipato, non si conosce ancora la data in cui si potrà presentare la domanda di trasferimento, poiché non c’è ancora la firma definitiva sul contratto;
  • 3) Per i trasferimenti a domanda e d’ufficio saranno valutate le esigenze di famiglia solo se sussistono alla data di presentazione della domanda. Per il calcolo dell’età dei figli, però, si prende in considerazione il termine del 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il trasferimento;
  • 4) Nel calcolo dell’anzianità di servizio da inserire nella tabella A non rientrano gli anni prestati prima della decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza;
  • 5) Invece, nel calcolo dell’anzianità di servizio da inserire nella lettera B, sono compresi gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio;

Soffermiamoci un attimo su questi ultimi due punti. Qui infatti viene fatta chiarezza sulla differenza tra il calcolo della valutazione del servizio pre-ruolo per la mobilità volontaria e per quella d’ufficio. Nel dettaglio, il MIUR ha stabilito che:

  • per la mobilità a domanda la valutazione del servizio pre-ruolo avviene per intero, quindi vengono assegnati 6 punti per ogni anno:
  • nella mobilità d’ufficio, invece, ai primi 4 anni viene assegnato un punteggio di 3 punti (per ogni anno), mentre il periodo successivo è valutato 2 punti per anno.

Dopo aver precisato questo aspetto, torniamo ad analizzare le regole per il calcolo dei punteggi:

  • 6) Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nelle scuole situate nelle piccole isole, ai fini del calcolo è valutato il doppio;
  • 7) L’anno scolastico in cui un docente ha usufruito di un aspettativa per motivi di famiglia, può rientrare nel punteggio solo se il servizio effettivo non sia inferiore ai 180 giorni;
  • 8) I periodi di congedo retribuiti, come ad esempio quello per la maternità, rientrano nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti;
  • 9) Cosa succede invece per quei docenti di ruolo che non hanno prestato servizio per frequentare corsi di dottorato di ricerca, oppure per l’assegnazione di una borsa di studio da parte di amministrazioni statali? Questo periodo sarà valutato ai fini del trasferimento, ma non rientra nel punteggio per la continuità di servizio.
  • 10) Non è valutabile il servizio prestato nelle scuole paritarie poiché non è riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. Ci sono comunque delle eccezioni, come per quegli insegnanti che hanno prestato servizio nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali o nelle scuole secondarie pareggiate.

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