Infortuni e invalidi civili, novità certificato medico: ecco cosa cambia

Fiammetta Rubini

23/03/2016

23/03/2016 - 12:30

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Certificato medico: novità per quanto riguarda infortuni, malattie professionali e invalidità civile. Vediamo cosa cambia e a chi spettano i vari obblighi.

Infortuni e invalidi civili, novità certificato medico: ecco cosa cambia

Infortuni sul lavoro e invalidi civili: ecco le novità del certificato medico online e cosa cambia rispetto a prima.

L’Inail ha comunicato che cambiano le regole per la trasmissione telematica del certificato sanitario in ambito lavorativo. Con le nuove disposizioni l’obbligo di invio della certificazione medica online non spetta più al datore di lavoro del dipendente vittima di infortuni o malattia professionale, ma al medico o alla struttura sanitaria che ha prestato la “prima assistenza”.
Lo scopo del decreto è quello di “semplificare le procedure in materia di adempimenti formali riguardo gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.

Ma ci sono novità anche in ambito invalidità civile. L’Inps ha infatti introdotto nuove procedure per quanto riguarda l’acquisizione dei certificati da parte dei medici. In particolare le nuove disposizioni Inps riguardano un nuovo certificato medico che va a sostituire il modello D, alcuni obblighi del certificato introduttivo relativamente alla richiesta della visita domiciliare e dell’indennità di accompagnamento.

Vediamo cosa cambia, quali sono i nuovi diritti e doveri di medici e invalidi, e chi è interessato da queste novità.

Nuovo certificato medico per infortuni e malattie professionali

La circolare dell’Inail indica che il datore di lavoro non ha più l’obbligo di trasmettere il certificato medico del dipendente vittima di infortunio sul lavoro o di malattia professionale. Il compito di inviare per via telematica il certificato sanitario all’Inail spetterà invece al medico o alla struttura sanitaria che presta la prima assistenza all’infortunato.

Tuttavia non cambia l’obbligo del datore di lavoro di inoltrare all’Inail la denuncia di infortunio entro 2 giorni e quella di malattia professionale entro 5 giorni da quando ne ha avuto notizia. Il datore di lavoro è sempre obbligato a inserire i dati relativi al numero identificativo e la data di rilascio del certificato medico.

I moduli da compilare in caso di denuncia e comunicazione di infortunio sono disponibili sul sito ufficiale di Inail a questo link.

Nuovo certificato medico telematico, i chiarimenti del Ministero

Il decreto ha sollevato numerosi dubbi e domande, in particolar modo da parte della FNOMCeO che ha evidenziato che questo nuovo obbligo può porre problemi di carattere tecnico e pratico. Come, per esempio, l’obbligo di accreditamento per tutti i medici iscritti all’Albo al sistema telematico Inail e quello di disporre di strumenti tecnologici e connettività fissa e mobile non per le normali attività quotidiane ma solo in vista di un eventuale infortunio.

Il Ministero della Salute, con una circolare, ha chiarito che il medico che presta prima assistenza e che ha quindi l’obbligo di compilare e trasmettere il certificato online, deve possedere una connessione a Internet solo nell’orario in cui presta assistenza presso il suo studio medico, l’ospedale o l’ambulatorio in cui l’infortunato può ricevere la prima assistenza. Infine il medico avrà 48 ore di tempo per trasmettere in via telematica il certificato all’istituto assicuratore.

Certificato medico per invalidi civili: cosa cambia?

L’Inps ha comunicato un aggiornamento nelle procedure che riguardano l’acquisizione dei certificati medici per quanto riguarda gli invalidi civili.

La prima novità è l’introduzione del certificato medico integrativo, una nuova certificazione che sostituisce l’attuale modello D per l’invalidità civile, ossia il “certificato di intrasportabilità”. Il nuovo certificato potrà essere utilizzato solo in alcuni casi:

  • per richiedere la visita domiciliare (che può essere formulata, di norma, anche nel certificato introduttivo);
  • per inserire, integrare o rettificare le condizioni necessarie per la valutazione della domanda di invalidità ai fini dell’indennità di accompagnamento;
  • se l’invalido ha già presentato una domanda collegata a un certificato introduttivo che prevede solo i dati relativi alla diagnosi e alle dizioni di legge necessarie per poter valutare la domanda anche ai fini dell’indennità di accompagnamento e a una eventuale richiesta di visita domiciliare.

Un’altra novità è l’integrazione del certificato medico introduttivo per quanto riguarda l’indennità di accompagnamento, ma solo nel caso di invalidità civile. In questo caso il medico certificatore ha l’obbligo di barrare la casella Sì o quella No dove c’è scritto “Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” o “Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”.

Ribadiamo che quest’obbligo riguarda solo i casi di invalidità civile: se il certificato richiede altre prestazioni (handicap, disabilità, cecità o sordità) il medico dovrà barrare la voce “Non mi esprimo”.

Infine, è stato stabilito che l’indicazione della tipologia di “sordocecità” potrà essere segnalata nel certificato medico introduttivo.

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