DIS-COLL 2016: beneficiari, requisiti ed importi. La guida completa

Francesco Oliva

22 Luglio 2016 - 08:15

condividi

Indennità di disoccupazione DIS-COLL 2016: soggetti beneficiari, esclusi, requisiti ed importi. Ecco la guida completa con tutto ciò che c’è da sapere.

DIS-COLL 2016: beneficiari, requisiti ed importi. La guida completa

L’ultima Legge di Stabilità 2016 ha prorogato l’ammortizzatore sociale DIS-COLL 2016 per i tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata. Vediamo a chi spetta l’indennità di disoccupazione, come farne richiesta, quali sono i gli importi ed i requisiti.
Lo scopo è quello di allargare il raggio d’azione degli ammortizzatori sociali 2016 introdotti con il Jobs Act e la Legge di Stabilità e coprire quelle figure professionali che restano escluse dalla NASPI e dalla ASDI.

Infatti, la DIS-COLL spetta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, per eventi di disoccupazione verificatisi dal 1°gennaio 2015 e con la proroga della Legge di Stabilità fino al 31 dicembre 2016.

DIS-COLL 2016: soggetti beneficiari e soggetti esclusi

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL era stata istituita in via sperimentale nel 2015 con il decreto legislativo 22/2015 e ne possono beneficiare i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Risultano esclusi dal beneficio:

  • gli amministratori;
  • i sindaci;
  • i pensionati;
  • i titolari di partita IVA.

DIS-COLL 2016: requisiti

A poter usufruire della nuova indennità di disoccupazione sono i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 181 del 2000, e successive modificazioni al momento della presentazione della domanda;
  • tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento;
  • un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione di cui al comma 1 di durata pari almeno ad un mese che abbia generato un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro.

DIS-COLL 2016: importo e calcolo

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi, derivante dai rapporti di collaborazione, relativo all’anno in cui si è verificato l’evento di cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi.

L’importo sarà pari al 75% del reddito medio mensile, a condizione che esso sia pari o inferiore a 1.195 euro. Nel caso in cui il suddetto reddito medio mensile superi invece i 1.195 euro, l’indennità di disoccupazione sarà pari al 75% del predetto importo incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo.

In ogni caso, l’ammontare dalla DIS-COLL non potrà superare i 1.300 euro mensili nel 2016.

Ricordiamo che l’importo è rivalutato annualmente in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

A partire dal 1° giorno del quarto mese di fruizione, l’importo della DIS-COLL si ridurrà, ogni mese, del 3%.

DIS-COLL 2016: durata

L’indennità di disoccupazione verrà corrisposta ogni mese per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione del lavoro al predetto evento.

Attenzione: ai fini della durata non vengono conteggiati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.

La durata massima non potrà superare i sei mesi e in questo periodo non verranno riconosciuti i contributi figurativi.

Il periodo di fruizione della DIS-COLL comincerà a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

DIS-COLL 2016: come fare domanda

Per poter accedere all’indennità di disoccupazione, il lavoratore dovrà presentare apposita domanda all’INPS, utilizzando la modalità telematica.
La richiesta dovrà pervenire entro il termine di decadenza di sessantotto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

DIS-COLL 2016: condizioni e decadenza

L’erogazione della DIS-COLL è condizionata:

  • alla permanenza dello stato di disoccupazione,
  • alla partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa,
  • ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai centri per l’impiego,
  • alla ricerca attiva di un’occupazione,
  • al reinserimento nel tessuto produttivo.

Nel caso in cui il soggetto beneficiario trovi una nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a 5 giorni, il diritto alla DIS-COLL decade. Se il contratto di lavoro subordinato è inferiore a 5 giorni, la DIS-COLL viene sospesa d’ufficio. Al termine di un periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa.

Se il soggetto beneficiario intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale che garantisce un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve comunicare all’INPS entro trenta giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo che prevede di trarne, pena la decadenza del diritto alla DIS-COLL a partire dalla data di inizio dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

Nel caso sopra descritto l’indennità viene ridotta dell’80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione verrà ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Iscriviti a Money.it

Correlato