Dimissioni online: come funziona la modalità telematica e quando è obbligatoria

Simone Micocci

28/03/2022

28/03/2022 - 22:59

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Dimissioni online o telematiche: l’obbligo vale per tutti i lavoratori, eccetto alcune eccezioni. Ecco come utilizzare correttamente la procedura disponibile su Cliclavoro.

Dimissioni online: come funziona la modalità telematica e quando è obbligatoria

Le dimissioni online, o telematiche, consistono in quell’atto unilaterale con il quale il lavoratore comunica al datore di lavoro la propria intenzione di non dare prosecuzione al rapporto di lavoro. L’intenzione di recedere dal contratto di lavoro spesso viene manifestata dal lavoratore quando si trova un’occupazione più soddisfacente in termini di attività svolta e remunerazione percepita. A ogni modo l’atto compiuto non deve essere accompagnato da una particolare giustificazione.

La legge, dunque, non richiede al prestatore di lavoro di fornire una motivazione della sua decisione di voler interrompere il contratto di lavoro, ma lo obbliga a rassegnare le dimissioni nel rispetto delle procedure previste dalla normativa.

Eccetto alcuni casi, come ad esempio per chi vuole risolvere il contratto durante la maternità, oppure nel caso dei lavoratori con figli di età inferiore ai tre anni, dal 12 marzo 2016 chi vuole rassegnare le dimissioni volontarie, anche per giusta causa, deve farlo online utilizzando la procedura telematica disponibile su Cliclavoro, portale del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. La procedura telematica deve essere utilizzata anche in caso di risoluzione consensuale del rapporto lavoro.

Una decisione presa per tutelare il lavoratore da possibili dimissioni imposte dal datore di lavoro, in quanto così si evita il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco.

In un periodo storico dove sono sempre di più le persone - specialmente tra i giovani - che rassegnano le dimissioni per reinventarsi e dedicarsi a nuove attività lavorative, è bene dunque capire qual è la procedura corretta e a chi rivolgersi per farsi assistere e non commettere errori. Ecco, a tal proposito, una guida completa con tutte le risposte di cui ha bisogno chi ha intenzione di cambiare lavoro.

Quando vanno rassegnate le dimissioni con la modalità telematica

Le dimissioni online sono l’unico mezzo ora disponibile per il lavoratore o lavoratrice che voglia interrompere il proprio rapporto di lavoro subordinato.

La procedura telematica per le dimissioni volontarie dei lavoratori è entrata in vigore ormai qualche anno fa con il Jobs Act e in particolare dal 12 marzo 2016. Questa è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle dimissioni in bianco sebbene permanga, come vedremo di seguito, l’eccezione della modalità cartacea per alcune categorie di lavoratori.

Partiamo con il dire che le dimissioni consistono in un atto unilaterale con il quale il lavoratore comunica all’azienda la propria decisione d’interrompere il rapporto di lavoro prima della scadenza naturale del contratto. La procedura telematica va utilizzata indipendentemente dalle motivazioni che hanno portato alle dimissioni; tuttavia, nel caso delle dimissioni per giusta causa non serve osservare il periodo di preavviso, e si ha persino diritto alla Naspi, differentemente di quanto previsto in caso di dimissioni volontarie.

Ci sono tuttavia delle eccezioni, in quanto in alcuni casi le dimissioni si rassegnano ancora con la tradizionale modalità cartacea, consegnando la relativa lettera di dimissioni al datore di lavoro.

Chi non deve utilizzare la modalità telematica

La procedura telematica di presentazione delle proprie dimissioni o risoluzione consensuale non deve essere utilizzata da alcune categorie di lavoratori.

La modalità cartacea resiste ancora per i lavoratori domestici come colf, badanti o anche baby sitter per esempio, ma anche chi ha un contratto di collaborazione o frequenta un tirocinio.

Nel dettaglio non devono usare la procedura per le dimissioni online sul portale Cliclavoro:

  • i lavoratori del settore pubblico;
  • i lavoratori domestici;
  • i lavoratori con contratti di stage, collaborazione e tirocinio;
  • i lavoratori con rapporto di lavoro marittimo.

E anche:

  • nei casi di risoluzione a seguito di conciliazione stragiudiziale;
  • nelle ipotesi di convalida presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) previste dall’articolo 55 comma 4 del D.lgs 151/2001 relative ai genitori lavoratori.

È prevista poi una procedura differente da quella descritta in questa guida, per:

  • le lavoratrici che rassegnano le dimissioni nel periodo che va dalla scoperta della gravidanza al compimento del 1° anno di vita del figlio (dimissioni in maternità);

In questi due casi, infatti, è necessario che le dimissioni vengano convalidate dall’Ispettorato nazionale per il lavoro.

Come rassegnare le dimissioni con la modalità telematia

Il lavoratore privato che deve procedere alle dimissioni volontarie deve accedere al servizio:

  • passando per il sito di INPS (clicca qui);
  • collegandosi direttamente a Cliclavoro il portale del ministero del Lavoro (clicca qui).

Dal 15 novembre 2020, per utilizzare questo servizio è necessario lo Spid. Nel dettaglio, è stato il recente DL 76/2020 - chiamato Decreto Semplificazioni - ad individuare lo Spid come lo strumento idoneo a garantire un significativo livello di sicurezza, in quanto “attesta gli attributi qualificati dell’utente, ivi compresi i dati relativi al possesso di abilitazioni o autorizzazioni richieste dalla legge ovvero stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche, secondo le modalità stabilite da AgID con Linee guida”, e che per questo motivo lo riconosce come il migliore da utilizzare nell’ottica di una semplificazione complessiva.

Chi non possiede lo Spid può accedere al servizio per la rassegna delle dimissioni utilizzando la carta d’identità elettronica con il relativo Pin.

Modulo dimissioni online

Una volta effettuato l’accesso al servizio per la procedura di dimissioni online il lavoratore deve compilare il modulo di dimissioni online da inviare attraverso il servizio di Cliclavoro. Nel modulo telematico devono essere inseriti:

  • i dati identificativi del lavoratore (nome, cognome, codice fiscale);
  • i dati identificativi del datore di lavoro (codice fiscale, denominazione, email, PEC, indirizzo della sede di lavoro);
  • i dati relativi al rapporto di lavoro specificando se il rapporto di lavoro è precedente o successivo al 2008;
  • le informazioni relative alla data di decorrenza delle dimissioni online (il giorno successivo all’ultimo giorno di lavoro).

Come abbiamo anticipato in fase di compilazione del modulo per le dimissioni online bisogna distinguere se il rapporto di lavoro è stato instaurato prima o dopo il 2008. Questo perché:

  • se il rapporto è stato instaurato prima del 2008, è necessario indicare nel modulo online di dimissioni volontarie alcune informazioni relative al datore di lavoro (codice fiscale o denominazione azienda per esempio) e al rapporto di lavoro (la data di inizio del rapporto di lavoro e la tipologia contrattuale);
  • se il rapporto di lavoro è iniziato dopo il 2008 invece alcuni dati sono precompilati.

In ogni caso il lavoratore deve sempre indicare negli appositi campi da compilare l’indirizzo email o la posta elettronica certificata dell’azienda.

Come rassegnare le dimissioni presso patronato o altri intermediari

Vediamo ora come rassegnare le dimissioni online presso un patronato.

Il lavoratore che vuole presentare le dimissioni online può decidere di non voler procedere in autonomia attraverso la procedura online e scegliendo quindi di affidarsi a un intermediario abilitato. Tra gli intermediari abilitati mediante i quali il lavoratore può rassegnare le dimissioni online troviamo, oltre al patronato, anche:

  • sindacato;
  • ente bilaterale;
  • commissioni di certificazione;
  • consulenti del lavoro;
  • sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il patronato, o altro soggetto abilitato, si occuperà di inserire i dati da trasmettere al ministero del Lavoro attraverso il modulo online. Nel caso di dimissioni online presso un patronato o altro intermediario sarà necessario inserire anche i dati dello stesso.

Dimissioni volontarie e possibilità di revoca

Una volta inviato, il modulo di dimissioni viene trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro che potranno consultarlo in modalità di sola lettura. Per completare l’invio del modulo di dimissioni online il lavoratore o intermediario deve procedere alla stampa dello stesso.

Una volta inviato il modulo di dimissioni online non si potranno apporre alterazioni e modificarlo. Le dimissioni online tuttavia si possono revocare.

Le dimissioni volontarie presentate dal lavoratore possono essere revocate dallo stesso entro sette giorni dalla presentazione utilizzando la stessa modalità prevista per la presentazione. Trascorsi i sette giorni dalla presentazione, quindi, non è più possibile revocare le dimissioni.

In questo caso il lavoratore necessita del codice identificativo e della data di trasmissione rilasciati dal sistema al momento del salvataggio del modulo di dimissioni.

La revoca viene così trasmessa al datore di lavoro e anche alla Direzione territoriale del lavoro. Le dimissioni possono tuttavia anche essere revocate superato il limite dei sette giorni tramite accordo tra lavoratore e datore di lavoro e senza la necessità di alcuna comunicazione.

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