Quali sono i servizi di E-commerce diretto? Ecco la lista completa e i servizi esclusi

Federico Migliorini

29 Luglio 2014 - 11:48

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Stai effettuando attività di vendita on-line e vuoi sapere se devi sottostare alla disciplina dell’E-commerce diretto? Ecco l’elenco completo di tutti i servizi inclusi in tale disciplina di vendita on-line.

Quali sono i servizi di E-commerce diretto? Ecco la lista completa e i servizi esclusi

Per commercio elettronico diretto sono da intendersi le operazioni effettuate interamente in modalità telematica, aventi ad oggetto beni o servizi messi a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica. Da un punto di vista fiscale il commercio elettronico diretto, ai fini IVA è considerato prestazione di servizi. Ma quali sono i servizi che possono essere forniti in con modalità elettronica? Ecco l’elenco completo.

I servizi di E-commerce “diretto”
Ai sensi della normativa europea (Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, così come modificata dalla Direttiva 12 febbraio 2008, n. 2008/8/CE) possiamo definire come E-commerce diretto tutti i vari servizi prestati per via elettronica resi da un soggetto passivo IVA nell’ambito UE a soggetti non passivi d’imposta (rapporti ‘B2C”).
I servizi in esame comprendono i servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.
La stessa normativa si cura poi di definire dettagliatamente quali possono essere le principali tipologie di prestazione di E-commerce andando ad effettuare anche alcuni esempi di servizi elettronici per ciascuna di esse. Quindi, ai sensi degli artt. 58 e 59, par. 1, lett. k), della Direttiva n. 2006/112/CE rinviano all’allegato II, successivamente ripresi contenuta nell’allegato II alla Direttiva n. 2006/ 112/CE possiamo definire i principali servizi di E-commerce diretto:

  • la fornitura di siti web e web-hosting, gestione a distanza di programmi e attrezzature: rientrano in questa categoria i servizi di hosting di siti web e di pagine web; la manutenzione automatica di programmi, remota e on line; l’amministrazione remota di sistemi; la conservazione (warehousing) dei dati on line, quando dati specifici sono conservati e recuperati elettronicamente e la fornitura on line di spazio sul disco in funzione delle richieste;
  • la fornitura di software e relativo aggiornamento: rientrano in questa categoria l’accesso o scaricamento di software, tra cui programmi di aggiudicazione/contabilità, software antivirus e loro aggiornamenti; i c.d.”banner blocker”, ossia software per bloccare la comparsa di banner pubblicitari; i driver di scaricamento, come il software di interfaccia tra computer e periferiche quali le stampanti; l’installazione automatica on line di filtri per i siti web; l’installazione automatica on line di sbarramenti (firewalls);
  • la fornitura di immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati: rientrano in questa categoria l’accesso o scaricamento di temi dell’interfaccia grafica; l’accesso o scaricamento di fotografie e immagini o salvaschermi; il contenuto digitalizzato di libri e altre pubblicazioni elettroniche; l’abbonamento a giornali o riviste on line; siti personali (weblog) e statistiche relative ai siti web; notizie, informazioni sul traffico e previsioni meteorologiche on line; informazioni on line generate automatica¬mente da software sulla base di immissioni di dati specifici da parte del cliente, come dati di tipo giuridico o finanziario, compresi dati sui mercati azionari ad aggiornamento continuo; la fornitura di spazio pubblicitario, compresi banner pubblicitari su una pagina o un sito web; l’utilizzo di motori di ricerca e di elenchi su Internet;
  • la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo, programmi o manifestazioni politici, culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento: rientrano in questa categoria l’ accesso o scaricamento di musica su computer e su telefoni cellulari; lo scaricamento di sigle o brani musicali, suonerie, film o di giochi su computer e su telefoni cellulari;
  • la fornitura di prestazioni di insegnamento a distanza: rientrano in questa categoria tutte le forme di insegnamento a distanza automatizzato che funziona attraverso Internet o reti elettroniche analoghe e la cui fornitura richiede un intervento umano limitato o nullo, incluse le classi virtuali, ad eccezione dei casi in cui Internet o una rete elettronica analoga vengono utilizzati semplicemente come uno strumento di comunicazione tra il docente e lo studente.

I servizi che non rientrano nella disciplina dell’E-commerce diretto
Il citato Reg. UE n. 282/2011 interviene ulteriormente sul tema disponendo anche quali tipologie di servizi non rientrano nella disciplina dell’E-commerce diretto:

  • i servizi di radiodiffusione e di televisione;
  • i servizi di telecomunicazione;
  • i beni per i quali l’ordine o la sua elaborazione avvengano elettronicamente;
  • i Cd-rom, i dischetti e supporti fisici analoghi; il materiale stampato, come libri, bollettini, giornali o riviste;
  • i Cd e le audiocassette;
  • le video cassette e i Dvd;
  • i giochi su Cd-rom;
  • i servizi di professionisti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronica;
  • i servizi di helpdesk telefonico;
  • i servizi di insegnamento che comprendono esclusivamente corsi per corrispondenza, come quelli inviati per posta;
  • i servizi tradizionali di vendita all’asta che dipendono dal diretto intervento dell’uomo, indipendentemente dalle modalità di offerta;
  • i servizi telefonici con una componente video,
  • altrimenti noti come servizi di videofonia;
  • l’accesso a Internet e al World Wide Web;
  • i servizi telefonici forniti attraverso Internet.

Per effetto delle modifiche introdotte dal Reg. UE n. 1042/2013, applicabili solo dal 1º gennaio 2015, è stato ulteriormente definito l’ambito applicativo dei servizi in esame, stabilendo che tra i servizi che non si considerano prestati tramite mezzi elettronici, di cui al par. 3 dell’art. 7 del Reg. UE n. 282/2011, rientrano anche:

  • la prenotazione in linea di biglietti di ingresso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o a manifestazioni affini;
  • la prenotazione in linea di soggiorni alberghieri, autonoleggio, servizi di ristorazione, trasporto passeggeri o servizi affini.
  • quelli di radiodiffusione e di televisione, di cui servizi di telecomunicazione “i servizi aventi per oggetto la trasmissione, l’emissione e la ricezione di segnali, scritti, immagini e suoni o informazioni di qualsiasi natura via filo, per radio, tramite mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici, ivi comprese la cessione e la concessione ad esse connesse, di un diritto di utilizzazione di mezzi per tale trasmissione, emissione o ricezione, compresa la messa a disposizione dell’accesso a reti d’informazione globali”.

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