Possono essere riscattati i periodi privi di contribuzione?

Valentina Pennacchio

13/12/2013

18/09/2015 - 14:38

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I periodi privi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1996 possono essere riscattati. Ecco le informazioni dell’INPS.

Possono essere riscattati i periodi privi di contribuzione?

E’ possibile riscattare i periodi privi di contribuzione successivi al 31 dicembre 1996 se relativi, come spiega l’INPS, a periodi:

  • di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro;
  • di formazione professionale, studio e ricerca;
  • di interruzione tra un lavoro e l’altro;
  • intercorrenti nel lavoro con contratto a part- time verticale o ciclico.

Relativamente allo stesso periodo, l’interessato, in alternativa, può richiedere all’INPS l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei contributi.

Cosa si può riscattare?

I periodi riscattabili sono i seguenti:

  • Periodi di formazione professionale, studio e ricerca e di inserimento nel mercato del lavoro. Se è stato conseguito, ove previsto, il relativo titolo o attestato e se finalizzati alla acquisizione di titoli o competenze professionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione in carriera (l’individuazione dei corsi professionali, di studio e di ricerca deve essere oggetto di apposito decreto del Ministro del lavoro);
  • Periodi di attività da lavoro dipendente svolto in forma stagionale, temporanea o discontinua. Il richiedente deve dimostrare la regolare iscrizione nelle liste di collocamento e lo stato di disoccupazione per tutto il periodo per cui si chiede la copertura mediante riscatto;
  • Periodi di interruzione tra un rapporto di lavoro e un altro. Si tratta dei periodi che si collocano tra attività lavorative subordinate discontinue, stagionali o temporanee, a patto che non ci sia già una copertura contributiva (obbligatoria o figurativa). L’interessato deve attestare lo stato di occupazione part time per tutto il periodo per cui si chiede la copertura dei periodi di interruzione mediante riscatto;
  • Periodi di interruzione e sospensione del rapporto di lavoro. Si tratta di quei periodi contemplati da specifiche norme di legge o da norme contrattuali (periodi di aspettativa non retribuita per malattia o per motivi personali, periodi di sciopero, periodi di assenza per servizio militare, ecc.) e devono essere attestati da dichiarazione specifica del datore di lavoro, in cui si precisa che i periodi sono privi di retribuzione imponibile soggetta a versamento di contributi.

Come presentare la domanda?

La domanda deve essere presentata alla sede INPS territorialmente competente, allegando la documentazione specifica (può essere presentata anche dai superstiti).

La richiesta di riscatto non può essere accolta se i periodi oggetto della domanda sono già stati coperti dalla contribuzione volontaria.

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