Platfond IVA e Modello IVA 2015: le operazioni da indicare per effettuare acquisti senza imposta

Simone Casavecchia

06/03/2015

06/03/2015 - 10:50

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La Legge di Stabilità ha previsto la possibilità di inserire nel Modello IVA 2015, tra le operazioni che concorrono alla formazione del Platfond IVA, anche la cessione di beni nei confronti della PA e delle ONG.

Platfond IVA e Modello IVA 2015: le operazioni da indicare per effettuare acquisti senza imposta

Il platfond IVA è il limite entro il quale gli esportatori abituali hanno la possibilità di effettuare acquisti IVA esenti, evitando di anticipare l’IVA per poi ottenerne il successivo rimborso dal Fisco (ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. c), DPR 633/1972).

A tal proposito è opportuno ricordare che che vengono considerati esportatori abituali i soggetti passivi di IVA che durante l’anno precedente o durante i dodici mesi precedenti (se utilizzano il metodo IVA mensile) hanno compiuto più del 10% delle loro operazioni in esportazione (o in operazioni assimilate).

Tali operazioni, che devono essere state regolarmente fatturate e registrate vengono elencate nel modello IVA utile alla dichiarazione IVA del periodo d’imposta precedente (nel Modello IVA 2015 dovranno, quindi, essere riportate le operazioni effettuate nel 2014), al fine di determinare, appunto, il platfond IVA, ovvero il limite d’importo entro il quale è possibile effettuare acquisti al netto dell’IVA.

La legge di Stabilità 2015 specifica che tra le operazioni che concorrono alla formazione del platfond IVA possono ora essere inseriti anche i corrispettivi delle cessioni di beni (e le relative prestazioni accessorie) avvenute nei confronti di:

  • Pubbliche Amministrazioni;
  • organizzazioni non governative (riconosciute ai sensi della Legge n. 49/1987) che si occupano di trasportare e spedire all’estero beni destinati a scopi umanitari e alla realizzazione di attività di cooperazione, sviluppo, assistenza e educazione;

Modalità di compilazione del Modello IVA 2015
Le operazioni non imponibili reggistrate nell’anno precedente (o nei dodici mesi precedenti in caso di utilizzo del metodo mensile) devono essere indicate nel rigo VE30 del Modello IVA 2015, in cui vanno indicate, nello specifico:

  • le cessioni avvenute attraverso trasporto o spedizione di beni fuori del territorio dell’Unione Europea, effettuate dal fornitore (o dei suoi intermediari) nei confronti di acquirenti;
  • le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea;
  • i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi assimilate alle cessioni all’esportazione effettuate nell’esercizio dell’attività propria d’impresa;
  • i corrispettivi delle prestazioni di servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali effettuate nell’esercizio dell’attività propria d’impresa;
  • i corrispettivi delle operazioni di cui agli articoli 71 e 72, equiparate a quelle degli articoli 8, 8-bis e 9;
  • i margini (DL n. 41/1995), relativi ad operazioni non imponibili (come, ad esempio, beni usati) che costituiscono plafond;
  • i corrispettivi delle cessioni intracomunitarie (DL 331/1993);

Nei righi VE31 e VE32 del Modello IVA 2015 si indicano, invece, le operazioni ritenute non imponibile che, quindi, non concorrono alla formazione del platfond IVA. A tal proposito è opportuno ricordare che sussiste un’incongruenza tra il dettato della Legge di Stabilità e le istruzioni per la compilazione del Modello IVA 2015, dal momento che mentre la prima include le operazioni verso le Pubbliche Amministrazioni e le ONG (assimilate alle esportazioni ai sensi dell’art. 8- bis, D.P.R. 633/1972) tra quelle che concorrono a determinare il Platfond IVA, le istruzioni per la compilazione afferma esplicitamente che esse non concorrono alla formazione del plafond e devono, quindi, essere indicate nei righi VE31 e VE32.

Anche se al momento sussistono dubbi sull’applicabilità della norma, è comunque da considerare come maggiormente vincolante il dettato della Legge di Stabilità e, quindi, la disposizione in base al quale le cessioni e i corrispettivi verso le Pubbliche Amministrazioni e le ONG devono essere assimilate alle esportazioni (art. 8- bis, D.P.R. 633/1972) e, quindi, concorreranno alla formazione del platfond IVA.
In merito si attendono comunque le disposizioni e i regolamenti dell’Agenzia delle Entrate che dovrà specificare anche le modalità con cui le ONG si iscrivono al relativo albo.

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