Partita IVA 2015, artigiani e commercianti: i contributi previdenziali potranno essere determinati sul reddito effettivo

Simone Casavecchia

08/01/2015

08/01/2015 - 15:09

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Il nuovo regime dei minimi che ridisegna il regime fiscale dei detentori di Partita IVA nel 2015 prevede che i contributi previdenziali versati da artigiani e commercianti possano determinati in base al reddito effettivo.

Partita IVA 2015, artigiani e commercianti: i contributi previdenziali potranno essere determinati sul reddito effettivo

Non tutto il male vien per nuocere, si potrebbe dire, almeno nel caso degli artigiani e dei commercianti che nel 2015 opteranno per l’apertura della partita IVA con il nuovo regime dei minimi. Stando al testo della Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014 art. 1 commi 77-84), infatti, gli artigiani e i commercianti che esercitano attività di impresa individuale e sono iscritti alla gestione separata IVS, qualora scelgano il nuovo regime forfettario, potranno usufruire di un regime previdenziale oltremodo vantaggioso, dal momento che non dovranno più essere obbligati al versamento dei contributi minimi ma determineranno i contributi previdenziali da versare, in base al redditto effettivo prodotto.

Per gli artigiani e i commercianti, iscritti alle rispettive gestioni separate, si configura quindi un trattamento di netto favore, dal momento che la contribuzione INPS da versare annualmente, qualora si decida di aprire la partita IVA con in nuovo regime dei minimi, corrisponderà a una percentuale dei redditi effettivamente prodotti nel periodo d’imposta per il quale si versano i contributi previdenziali e non si adotteranno, quindi, le quote minime contributive previste per i liberi professionisti che non hanno nessuna specifica cassa previdenziale ma anche per quei professionisti che sono tenuti al pagamento dei contributi pensionistici alla cassa previdenziale del proprio settore professionale di appartenenza.

Vantaggi dell’opzione contributiva
In base a questa nuova opzione contributiva i titolari di attività commerciali vengono favoriti perché sono tenuti a pagare a saldo ed in acconto solo i contributi maturati sul reddito effettivamente dichiarato ai fini Irpef per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono. I versamenti dei contributi previdenziali dovranno essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute all’Erario a titolo di tassazione fiscale sui redditi.

Svantaggi dell’opzione contributiva
Si parla di opzione contributiva dal momento che il contribuente artigiano o commerciante è libero di scegliere se aderire o no a questo nuovo regime previdenziale. Appare opportuno riflette attentamente su questa scelta, dal momento che l’opzione nasconde anche degli svantaggi. Qualora, infatti, il libero professionista produca un reddito inferiore al minimale contributivo previsto dalla legge, verserà una somma inferiore rispetto al contributo fisso ma, conseguentemente, accumulerà un montante contributivo inferiore che non coinciderà più con l’anno solare e sarà riducibile in modo direttamente proporzionale alla somma effettivamente versata.
La Legge di Stabilità 2015 prevede inoltre che, qualora si decida di aderire al regime contributivo agevolato, non sia possibile usufruire delle riduzioni contributive previste per i contribuenti con meno di 21 anni di età o con più di 65 anni di età.

Un esempio pratico
Se, ad esempio, si suppone che un artigiano o un commerciante che ha aderito al regime contributivo di favore, produca nel 2015 un reddito inferiore alla soglia dei 15.516 euro (reddito minimi per artigiani e commercianti che esercitano attività libero professionale), potrà versare un contributo previdenziale inferiore al minimale contributivo attualmente vigente, ovvero ai 3.451,99 euro (per gli artigiani) o ai 3.465,96 euro (per i commercianti).
In questo caso, però, ai fini pensionistici non gli verrebbero riconosciuti 12 mesi di contributi, ma un importo proporzionalmente ridotto, accreditato a partire dall’inizio dell’anno. Se ad esempio, il versamento contributivo effettuato fosse pari a 1.726,06 euro, ossia alla metà del minimale contributivo, l’artigiano o il commerciante si vedrebbe accreditati solo 6 mesi e non più 12 e, quindi, l’anno per cui si sono versati i contributi, non risulterebbe più interamente coperto da contribuzione ai fini pensionistici.

Come accedere all’opzione contributiva
I lavoratori che decideranno di intraprendere una nuova attività libero professionale nel settore del commercio o dell’artigianato, potranno usufruire della nuova opzione contributiva presentando una specifica comunicazione telematica all’Inps (per la quale l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale provvederà a emettere degli specifici modelli) al momento dell’apertura della partita Iva. L’opzione contributiva è fruibile anche anche per coloro che esercitano già attività di impresa e che potranno avvalersene sempre inviando uno specifico modulo, entro e non oltre il termine di decadenza del 28 febbraio di ciascun anno in cui si intende aderire al nuovo regime.

Casi di esclusione
La legge di stabilità collega l’opzione contributiva agevolata al regime fiscale di favore, ovvero al nuovo regime dei minimi e ai limiti reddituali previsti per esso. In altri termini, qualora l’artigiano o il commerciante che abbia aderito al nuovo regime dei minimi produca redditi che eccedono le soglie per le quali il nuovo regime dei minimi è in vigore, non potrà usufruire nemmeno del regime contributivo agevolato.
Anche nel caso in cui verifiche fiscali successive dimostrassero che non vi erano i presupposti per l’applicazione del nuovo regime dei minimi, si decadrà automaticamente dal regime contributivo agevolato e si passerà, in modo retroattivo al regime contributivo ordinario, con l’obbligo di versare non solo i contributi omessi ma anche le sanzioni previste.
A differenza della tassazione fiscale, una volta usciti dalle condizioni reddituali previste per l’opzione contributiva agevolata, non vi si potrà più fare ritorno, neanche qualora, dopo il passaggio al regime fiscale ordinario (Partita IVA in regime ordinario), si torni nuovamente al regime fiscale forfettario, in seguito a una diminuzione dei redditi prodotti.

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