Mobbing sul lavoro: significato, definizione e cosa fare

Isabella Policarpio

2 Marzo 2020 - 16:01

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Per mobbing si intendono le molestie e le angherie a scopo persecutorio subite sul luogo di lavoro. In genere è commesso dai superiori nei confronti dei dipendenti. Qui definizione, significato e disciplina penale del mobbing.

Mobbing sul lavoro: significato, definizione e cosa fare

Un fenomeno da non sottovalutare sul luogo di lavoro è il mobbing. Questo comportamento provoca uno stato emotivo tale che può sfociare nell’alienazione e nelle depressione del dipendente, con danni notevoli fisici e morali. A subirlo, nella maggior parte del casi, sono i dipendenti nei confronti dei preposti o del datore di lavoro, ma non mancano i casi in cui il mobbing avvenga tra colleghi.

Chi ne è vittima deve denunciare il fatto alle Autorità competenti che, come prima cosa, ordinano la cessazione dei comportamenti discriminatori e vessatori, e in una fase successiva possono procedere al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore.

In questa guida vedremo quando si può parlare di mobbing, cos’è esattamente e cosa dice la legge al riguardo.

Mobbing sul lavoro è reato: cosa dice la legge

In ambito penale non esiste il reato di mobbing. Si tratta di una terminologia straniera che nel nostro ordinamento può assumere i connotati della discriminazione, violenza verbale o psicologica, minacce, maltrattamenti, ingiuria, e così via.

Chi è vittima di mobbing e decide di intraprendere le vie giudiziarie (nei modi che vedremo in seguito) deve provare tutti gli elementi della condotta, ovvero:

  • la condotta di mobbing mossa nei suoi confronti, quindi frasi, messaggi, gesti (magari con registrazioni, foto e testimonianze di altri colleghi);
  • il dolo dell’autore, quindi la volontà di emarginare e discriminare;
  • il danno ingiustamente subito, sia fisico che psicologico e morale.

Quando si ha il mobbing: i requisiti

Prima di parlare di mobbing sul luogo di lavoro, è opportuno essere sicuri che ricorrano le condizioni seguenti:

  • molteplicità della condotta persecutoria, deve essere continuativa e sistematica
  • danno alla salute psicofisica del lavoratore;
  • nesso di causa-effetto tra condotta di mobbing e danno;
  • elemento psicologico dell’intento persecutorio da parte dell’autore del fatto.

Tipologie di mobbing

La parola “mobbing” viene utilizzata per indicare tutti quei comportamenti che prevedono un soggetto vessato e uno o più soggetti autori dei comportamenti denigratori. Questo comportamento avviene per lo più in ambito lavorativo in quanto si attua tra soggetti che hanno un diverso ruolo aziendale: il datore di lavoro nei confronti del personale dipendente. In questo casa si parla di mobbing verticale, vale a dire che implica un rapporto di gerarchia.

Tuttavia esiste anche il mobbing orizzontale, quando la vittima e autore dei comportamenti sono colleghi, senza che ci sia un rapporto di subordinazione. In tal caso si parla di mobbing orizzontale.

La giurisprudenza ha poi individua delle ipotesi particolari nel caso di mobbing del personale delle Forze dell’ordine, mobbing a scuola e anche in famiglia.

Cosa fare se si è vittima di mobbing: la denuncia

Chi ritiene di essere vittima di mobbing, e non semplicemente di qualche antipatia sul posto di lavoro, deve assolutamente farlo presente quanto prima. In ogni città (basta verificare sul sito internet del Comune) è possibile trovare degli sportelli di aiuto messi a disposizione dei lavoratori vessati. Si tratta in genere di organizzazioni sindacali e associazioni di volontari, che si mettono a disposizione per tentare di risolvere il problema, passando prima per le vie non legali.

Se, invece, la condotta è così grave da non poter essere risolta con il dialogo, la vittima deve rivolgersi direttamente alle Forze dell’ordine, e presentare una denuncia per minacce, violenza psicologica, discriminazione, molestia sessuale, in base alla tipologia di condotta e dei motivi delle vessazioni continue.

Risarcimento per mobbing

Il mobbing, come abbiamo visto ha come effetto dei danni psico-fisici in capo alla vittima. Se il giudice riconosce la presenza delle vessazioni, obbliga il datore di lavoro oppure gli altri colleghi - in caso di mobbing orizzontale - a risarcire i danni arrecati. Per provare l’entità del danno, la vittima dovrà dimostrare le spese effettuate per le visite mediche, per lo psicologico, per l’acquisto di farmaci, ansiolitici e così via.

Oltre alle spese accertate in base alla diagnosi medica, il lavoratore che ha subito mobbing può ottenere il risarcimento anche del lucro cessante, della perdita di chance e anche i danni morali non patrimoniali. Questi vengono valutati dal giudice e dai periti tecnici caso per caso.

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# Lavoro

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