Lavoro accessorio e Voucher INPS: la scelta giusta per piccoli lavoretti occasionali

Federico Migliorini

26/07/2014

18/09/2015 - 14:38

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Vuoi intraprendere una piccola attività in maniera saltuaria e vuoi essere in regola con il fisco e con l’INPS? Con i voucher INPS puoi svolgere in tutta tranquillità la tua attività in quanto ti consentono, entro determinati limiti reddituali, di essere in regola sia da un punto di vista fiscale che contributivo. Ecco tutto quello che devi sapere.

Lavoro accessorio e Voucher INPS: la scelta giusta per piccoli lavoretti occasionali

Nei casi di collaborazioni lavorative di valore economico limitato rese da lavoratori sprovvisti di partita IVA è possibile ricorrere al lavoro accessorio come inquadramento del rapporto lavorativo ed utilizzare i voucher per la retribuzione del collaboratore che avrà così copertura INPS e INAIL.

Il lavoro accessorio è disciplinato dalla “legge Biagi”del 2003 ed è stato più volte rivisitato e modificato nel corso degli anni. In origine le prestazioni di lavoro accessorio dovevano essere meramente occasionali e rientrare in una elencazione tassativa: lavori domestici; insegnamento privato supplementare; piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà; collaborazione all’impresa familiare (art. 230-bis del codice civile); in qualsiasi settore, per lavori svolti da giovani con meno di 25 anni, se iscritti ad un ciclo di studi; attività agricole stagionali; pensionati, in qualsiasi settore di attività; consegna porta a porta dei giornali; lavoro presso maneggi e scuderie.

La legge Fornero del 2012 ha esteso gli ambiti di intervento mantenendo però la mera occasionalità della prestazione e ne ha stabilito i limiti economici .

Nel 2013, il c.d. "decreto lavoro”(decreto n. 76/2013) ha soppresso l’inciso “di natura meramente occasionale”, per cui il lavoro accessorio è tale se non supera i limiti quantitativi, annualmente aggiornati.

Chi può utilizzare il lavoro accessorio
Il lavoro accessorio può essere utilizzato da qualsiasi committente, privato o pubblico, purché siano rispettati i limiti economici di cui si dirà in seguito, il cui superamento fa venir meno la natura accessoria di questa tipologia contrattuale.

L’utilizzo del lavoro occasionale accessorio è, però, limitato al rapporto diretto fra il prestatore e l’utilizzatore finale della prestazione ed è, pertanto, escluso che una impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione. (Min. Lav. Circolare n. 4/2013). Fanno eccezione a questa regola gli steward delle società calcistiche.

Limiti economici
Le prestazioni di lavoro accessorio non possono generare compensi superiori a determinati limiti economici (art. 70 del D.Lgs. n. 2176/2003) che debbono essere annualmente rivalutati. Per l’anno 2014 tali limiti sono stati aumentati dell’1,1% e risultano essere i seguenti (INPS, circolare n. 28 del 26 febbraio 2014):

  • € 5.050 con riferimento alla totalità dei committenti;
  • € 2.020 per singolo committente, imprenditore commerciale o libero professionista.

Questi importi sono da considerare al netto delle trattenute operate, direttamente dal gestore dei buoni, a favore di INPS, INAIL e gestore stesso.

Ad essi corrispondono, quindi, i seguenti valori lordi a cui il committente deve porre attenzione onde non rischiare iI disconoscimento della natura del rapporto di lavoro accessorio:

  • € 6.740 complessivamente percepiti dal prestatore d’opera
  • € 2.690 da parte dei singoli imprenditori commerciali o liberi professionisti.

Lavoratori disoccupati
Il lavoro accessorio può essere reso da percettori di misure di sostegno al reddito, quali l’ASPI, la mini-Aspi, il trattamento di cassa integrazione, in qualsiasi settore anche pubblico ed il valore dei voucher percepiti non si cumula con il trattamento purché non superi i 3.000 euro netti.

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, entro il limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, in tutti i settori produttivi compresi gli enti locali, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito (art. 8, comma 2-ter, D.L. n. 150/2013, convertito dalla Legge n. 15/2014). Fino a questa cifra il valore dei voucher non si cumula con le prestazioni e l’INPS provvederà a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

Uso dei vouchers nella pubblica amministrazione
Nel settore pubblico sono venute meno tutte le precedenti limitazioni, il lavoro accessorio può pertanto essere utilizzato per qualsiasi attività e con qualunque soggetto, nel rispetto, però, dei vincoli posti dalle disposizioni in materia di spesa relative al personale e di quelli, eventuali, relativi al patto di stabilità interno.
È altresì previsto una particolare forma di lavoro accessorio nell’ambito di progetti promossi dalle Amministrazioni pubbliche volta ad impiegare più efficacemente “specifiche categorie di soggetti correlate allo stato di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali”. Per l’attuazione occorre, però, attendere l’emanazione di un apposito decreto ministeriale che individui le specifiche condizioni, le modalità e gli importi dei buoni orari da erogare in questa fattispecie.

La dichiarazione di inizio attività
Dal 15 gennaio 2014 la comunicazione di inizio attività, così come le comunicazioni di variazione devono essere trasmesse all’INPS, indipendentemente dal canale utilizzato per l’acquisto dei voucher.
Sarà cura dell’INPS trasmettere, in tempo reale, all’INAIL le comunicazioni ricevute.

Quindi, le comunicazioni contenenti i dati riferiti all’attività lavorativa affidata al prestatore (luogo e periodo della prestazione) nonché i dati anagrafici del committente e del presta¬tore, devono essere effettuate esclusivamente on line, tramite i seguenti canali, già attivi per i voucher distribuiti da tabaccai, uffici postali e Banche popolari nel sito www.inps.it; accessibile utilizzando i seguenti percorsi alternativi:

  • per i committenti muniti di PIN: Servizi On Line > Lavoro Occasionale Accessorio> Committenti/Datori di Lavoro (accesso con PIN);
  • per i possessori di voucher (accesso con codice fiscale e codice di controllo): Servizi On Line > Lavoro Occasionale Accessorio > Attivazione voucher INPS;
  • per i delegati: Servizi On Line > Lavoro Occasionale Accessorio > Consulenti associazioni e delegati (accesso con PIN).
    Nei menù delle relative aree dedicate è disponibile la voce “Attivazione voucher INPS” tramite la quale è possibile inserire i dati delle prestazioni di lavoro, completi di dati anagrafici del prestatore, data inizio, data fine e luogo della prestazione, e attivare i voucher cartacei Inps associati alla prestazione indicata (INAIL, circolare n. 63/2013).

Mancato rispetto dei limiti economici
Una sanzione indiretta deriva, invece, dal mancato rispetto dei limiti economici di che qualificano la natura del lavoro accessorio. A seguito della soppressione del temine “occasionale”operata dal decreto lavoro del 2013, il Ministero del Lavoro ha espresso parere che la legittimità del ricorso all’istituto vada verificata esclusivamente sulla base dei limiti di carattere economico, fatte salve le peculiarità proprie del settore agricolo e del lavoro prestato nei confronti di un committente pubblico (Min. lav. Circolare n. 35/2013) Secondo il Ministero, la soppressione dell’inciso “di natura meramente occasionale”che contraddistingueva le prestazioni di lavoro accessorio, rafforza l’orientamento già espresso secondo il quale l’occasionalità delle stesse non assume alcuna valenza ai fini dell’attivazione dell’istituto (Min. lav. Circolare n. 18/2012).

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