Imposta di bollo sui prodotti finanziari: chi deve pagare?

Valentina Pennacchio

5 Aprile 2013 - 17:44

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Imposta di bollo sui prodotti finanziari: chi deve pagare?

Le attività finanziarie detenute in Italia sono soggette ad un’imposta patrimoniale, come del resto quelle detenute all’estero, a causa dell’introduzione di un’imposta ad hoc: l’IVAFE.

L’imposta di bollo sui prodotti e le attività finanziarie deve essere versata, come da decreto, sulle

comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati”.

Imposta di bollo e IVAFE: quali differenze?

La prima differenza riguarda l’applicazione. Infatti, l’IVAFE colpisce le attività detenute all’estero, mentre per l’imposta di bollo la questione è differente. Essendo un’imposta cartolare, relativa ad atti e documenti scritti, l’imposta di bollo non può essere applicata alle attività finanziarie detenute in Italia, quanto alle periodiche comunicazioni inerenti alle suddette attività.

La seconda differenza inerisce ai soggetti passivi: nel caso dell’IVAFE si tratta di coloro che detengono le attività, nel caso dell’imposta di bollo di tutte le parti “che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri” (D.P.R. 642/1972, art. 22).

Si intendono quindi solidamente responsabili:

  • il cliente;
  • l’ente gestore, ovvero colui che “a qualsiasi titolo esercita sul territorio della Repubblica l’attività bancaria, finanziaria o assicurativa (...) che si relazioni direttamente od indirettamente con il cliente” (D.M. 24.5.2012, art. 1, comma 1, lettera a).

Ma cosa si intende per responsabilità solidale? Secondo l’art. 1292 del c.c.:

“quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità del dovuto e l’adempimento di uno libera gli altri”.

Alla luce di quanto esposto è facile asserire come l’imposta in realtà gravi concretamente solo sul cliente (il detentore delle attività) e non sul gestore che fornisce, dietro corrispettivo, un semplice servizio finanziario.

L’ente gestore

Secondo la normativa, l’ente gestore è il soggetto che deve applicare l’imposta di bollo:

  • al 31 dicembre di ogni anno nei casi di periodicità annuale o in assenza di invio del documento;
  • al termine del periodo rendicontato, nei casi di periodicità infrannuale definite contrattualmente;
  • alla data di fine rapporto, nei casi di estinzione infrannuale.

Nei casi di più enti gestori, l’ente che “intrattiene direttamente con il cliente un rapporto di custodia, amministrazione, deposito, gestione o altro stabile rapporto” è colui che invia le comunicazioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta di bollo.

L’imposta di bollo è applicata dall’ente gestore per i rapporti intrattenuti presso lo stesso per il tramite di società fiduciarie. Esistono poi due casi particolari:

  • le polizze di assicurazione, per cui gli adempimenti devono essere assolti dall’impresa di assicurazione;
  • i buoni fruttiferi postali, per cui l’imposta è applicata da Poste italiane S.p.A.;

Imposta di bollo: modalità applicative

L’imposta di bollo calcolata per ogni anno deve essere versata solo all’atto del rimborso o del riscatto per li seguenti prodotti:

  • buoni postali fruttiferi;
  • polizze assicurative;
  • prodotti finanziari differenti da quelli dematerializzati, per cui non sussista un rapporto di custodia, amministrazione o un altro stabile rapporto.

La modalità suddetta è estesa anche alla comunicazione inerente alle polizze emesse da aziende di assicurazione straniere attive in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi e concordate da soggetti residenti nello Stato, purchè:

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