Garanzia Giovani: istruzioni INPS sull’indennità di pagamento

Valentina Pennacchio

23/10/2014

18/09/2015 - 14:38

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Il messaggio dell’INPS n. 7899 del 22 ottobre fornisce indicazioni alle regioni interessate circa le modalità di erogazione dell’indennità di pagamento del tirocinio nell’ambito di attuazione della Garanzia Giovani.

Garanzia Giovani: istruzioni INPS sull’indennità di pagamento

Alla nostra Guida alla Garanzia Giovani si aggiungono le istruzioni INPS su indennità di pagamento e regime fiscale, comunicate nel messaggio n. 7899 del 22 ottobre.

Facendo seguito al messaggio n. 6789 del 3 settembre scorso, tramite il quale è stato comunicato l’invito del Ministero del Lavoro alle regioni di esplicitare la loro volontà di avvalersi del servizio di pagamento dell’indennità di tirocinio da parte della stessa INPS, l’Istituto dà ora informazioni alle regioni informazioni più operative, come l’iter di stipula della Convenzione.

Le regioni interessate sono 19: Lazio, Puglia, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Valle D’Aosta, Piemonte, Marche, Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia, Lombardia, Sardegna e Molise.

L’iter si articola in 3 fasi:

  • le Regioni inviano al Ministero del Lavoro (DGPOFDIVIII@lavoro.gov.it) tramite la posta elettronica la convenzione;
  • il Ministero invia alla Regione e alla Direzione Regionale dell’INPS il testo, dopo averlo verificato, per l’apposizione della firma digitale di entrambi i predetti rappresentanti;
  • il Ministero, una volta in possesso della Convenzione sottoscritta dalle parti suddette, la sottoscrive, momento dal quale la Convenzione si intenderà perfezionata e sarà trasmessa alla Regione, alla Direzione Regionale dell’INPS ed alla Direzione centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito.

Come verrà erogata l’indennità?

Ogni regione riceverà una determinata somma dal Ministero per il Piano di attuazione della Garanzia. L’indennità di tirocinio sarà erogata dall’INPS per conto della regione, nei limiti della disponibilità finanziaria concessa.

Il Ministero del Lavoro tratterrà l’importo individuato dalla Regione per l’indennità di tirocinio e lo verserà anticipatamente all’INPS.

Le regioni dovranno inviare all’INPS, tramite il Sistema Informativo Percettori, attraverso il link “Invio richieste di pagamento indennità/ sussidi”, mensilmente o
con altra periodicità dalle stesse stabilita, tutti i dati necessari per il pagamento
dell’indennità di tirocinio tramite un apposito file xml.

Per ogni beneficiario la regione dovrà indicare:

  • dati anagrafici;
  • modalità di pagamento richieste;
  • periodo di riferimento;
  • importo lordo complessivo da erogare a titolo di indennità di tirocinio per detto periodo.

Il calcolo dell’indennità di tirocinio sarà eseguito dalla regione, che dovrà indicare solo l’importo lordo spettante al beneficiario e non l’importo orario e le ore svolte.

A seconda dall’opzione scelta dal tirocinante, il pagamento dell’indennità può avvenire:

  • tramite accredito su c/c bancario o postale, provvisto di relativo IBAN, indicato dal tirocinante;
  • tramite bonifico cd. “domiciliato”, a mezzo Ufficio postale (competente in base alla residenza/domicilio, individuato tramite il codice di avviamento postale indicato dal tirocinante), che provvederà ad inviare al tirocinante una comunicazione per incassare l’importo spettante.

Una volta eseguiti i pagamenti, le Sedi regionali, su richiesta delle regioni, dovranno attestare gli importi complessivamente posti in pagamento nei periodi di riferimento.

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