Esercizio abusivo di una professione: presentato al Senato il nuovo disegno di legge

Manuela Margilio

18 Aprile 2014 - 12:05

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Passa al Senato il disegno di legge per le modifiche all’art. 348 del codice penale e all’art. 141 del testo unico delle leggi sanitarie, in ambito di esercizio abusivo di una professione

Esercizio abusivo di una professione: presentato al Senato il nuovo disegno di legge

Previste sanzioni decisamente più aspre come la multa fino a 50mila euro, la reclusione fino a 2 anni e la confisca delle attrezzature impiegate.
Il fenomeno dell’abusivismo professionale ha assunto dimensioni preoccupanti soprattutto per ciò che concerne l’esercizio delle professioni mediche, poiché ha effetti direttamente sulla salute dei cittadini. Sempre più manifesta l’intenzione del legislatore di mettere al bando i finti professionisti, ponendo così un freno all’attività dei molti che operano abusivamente e in maniera incontrastata.

In cosa consiste il reato di esercizio abusivo della professione e come viene oggi punito

L’esercizio abusivo di una professione è il reato punito dal codice penale con la pena della reclusione fino a 6 mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.

Può essere commesso da chiunque eserciti una professione, per la quale è richiesta l’iscrizione ad albo o elenco professionale, senza possedere il titolo di studio necessario o l’iscrizione presso i suddetti albi o elenchi. Si tratta delle cosiddette professioni protette che necessitano di una speciale abilitazione dello Stato. E’ quest’ultimo infatti a vigilare sull’accertamento dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tali professioni.
Per la commissione del reato è sufficiente la consapevole mancanza del titolo abilitativo. Il reato tuttavia può essere commesso da chiunque, in quanto è punito anche chi, pur avendo conseguito l’abilitazione agevoli l’esercizio abusivo da parte di chi l’abilitazione non l’abbia ancora conseguita.

Perché sia configurato il delitto di esercizio abusivo di una professione, non è necessario il compimento di una serie di atti, ma è sufficiente il compimento di un’unica ed isolata prestazione che sia riservata ad una professione per la quale l’ordinamento richiede una speciale abilitazione.

Il reato non viene escluso in presenza del consenso, anche informato della persona nei cui confronti la prestazione è stata svolta. Il soggetto leso dalla commissione del reato è infatti lo Stato. Né vale la convinzione di non operare in contrasto con la normativa, in quanto l’ignoranza della legge non scusa.

Il reato è procedibile d’ufficio. Basta che l’Autorità Giudiziaria sia informata sui fatti in qualunque modo, ad esempio mediante denuncia effettuata da chi si ritenga vittima di comportamento abusivo.

Fino ad oggi la previsione di una pena detentiva irrisoria, sostituibile con una sanzione pecuniaria non elevata, non è stata non ha sortito l’effetto desiderato non essendo stato un valido deterrente nei confronti dei falsi professionisti.

Modifiche alla normativa approvate dal Senato il 10 aprile 2014

Il testo del nuovo articolo 348 del codice penale proposto in Senato, da un lato, riprende la disposizione originaria; dall’altro, aggrava il regime sanzionatorio.
Così, la reclusione è stata elevata a due anni e la multa è elevata fino a 51.646 euro, cifra ritenuta più congrua in ragione dei profitti realizzati.
Inoltre la reclusione è portata ad un massimo di diciotto anni qualora l’attività provochi la morte di una persona. Ove l’esercizio abusivo cagioni invece lesioni personali si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni.
Oltre a colpire la figura del professionista, si vuole oggi colpire più aspramente anche chi collabori e offra una copertura illegale a chi titoli non possiede. Nel testo proposto, il soggetto in questione è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 a 51.646 euro e con la decadenza dall’albo.
Anche l’abusivo esercizio delle arti sanitarie ausiliarie vien più fortemente sanzionato con l’introduzione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.582 euro a 5.164 euro.

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