Come riscattare l’astensione facoltativa per maternità?

Valentina Pennacchio

10/12/2013

18/09/2015 - 14:38

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Come riscattare l’astensione facoltativa per maternità? Ecco la guida.

Come riscattare l’astensione facoltativa per maternità?

Nell’elenco dei periodi ammessi al riscatto, previo pagamento di un onere, ci sono anche i periodi corrispondenti all’astensione facoltativa, anche per periodi relativi a maternità che si è verificata al di fuori di un rapporto di lavoro, a prescindere dal periodo in cui si è verificato l’evento e dalla circostanza che lo stesso si sia verificato prima o dopo un rapporto di lavoro.

La richiesta deve essere effettuata presso la sede INPS territorialmente competente, allegando una autocertificazione che dimostri tutti i dati da cui si possano desumere maternità, paternità e data di nascita del bambino.

I contributi accreditati dopo l’avvenuto pagamento dell’onere di riscatto sono utili ai fini del diritto e della misura della pensione.

Quali sono i periodi riscattabili?

Come spiega l’INPS, i periodi riscattabili sono le maternità verificatesi:

  • tra il 4.1.1951 e il 17.1.1972. Il periodo riscattabile, successivo alle 8 settimane di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino. Il riscatto può essere richiesto solo dalla madre;
  • tra il 18.1.1972 e il 17.12.1977 (Legge 1204/71). Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo il parto, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita del bambino (continuano ad applicarsi le norme previgenti solo nel caso che la maternità fosse già in atto alla data del 18.1.1972). Il riscatto può essere richiesto solo dalla madre;
  • tra il 18.12.1977 e il 27.3.2000 (Legge 903/77). Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, non può essere superiore a 6 mesi e si deve collocare entro il primo anno di vita dello stesso. Il riscatto può essere riconosciuto alla madre o, in alternativa, al padre;
  • dal 28.3.2000 (Legge 53/2000). Il periodo riscattabile, successivo ai 3 mesi di assenza obbligatoria dopo la nascita del bambino, è quello previsto nei casi di astensione in costanza di rapporto di lavoro con diritto alla relativa indennità e deve collocarsi entro i primi 8 anni di vita del bambino. Il riscatto può essere riconosciuto alla madre e al padre.

Quali sono i requisiti?

L’unico requisito per ottenere l’accredito è che, alla data di presentazione della domanda, risultino versati almeno 260 contributi settimanali di effettiva attività lavorativa (5 anni di contribuzione).

Nell’arco di questi 5 anni devono essere considerati i periodi durante i quali vi è stata corresponsione di retribuzione assoggettata al pagamento dei contributi, anche se non vi è stata effettiva prestazione di lavoro (ferie, malattia retribuita, ecc.).

Come si calcola l’onere di riscatto?

L’onere dir riscatto varia in base:

  • all’età;
  • al periodo da riscattare;
  • al sesso;
  • alla retribuzione media settimanale percepita dal richiedente, determinata come per i trattamenti pensionistici.

L’INPS spiega che a partire dal 1 gennaio 1996 l’onere viene calcolato secondo i criteri della riserva matematica prevista in caso di costituzione di posizione assicurativa per contribuzione omessa e caduta in prescrizione, se il richiedente ha diritto ad una pensione interamente retributiva potendo far valere almeno 18 anni di contributi al 31.12.1995, mentre si applicherà un calcolo percentuale, previsto con il sistema contributivo, per coloro che non possono far valere la predetta anzianità.

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