Bonus 80 euro e TFR in busta paga: i vantaggi fiscali per chi decide di ottenere prima i contributi

Simone Casavecchia

18/04/2015

29/10/2015 - 12:57

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In vista della presentazione della dichiarazione dei redditi occorre considerare qual è il trattamento fiscale della quota di TFR ottenuta in busta paga e quali possono essere i possibili vantaggio fiscali di questa scelta e le conseguenze sull’ottenimento del Bonus 80 euro.

Bonus 80 euro e TFR in busta paga: i vantaggi fiscali per chi decide di ottenere prima i contributi

Dopo molte difficoltà e ritardi è stata resa operativa la possibilità, per i lavoratori dipendenti del settore privato, di ottenere la quota mensile integrativa della retribuzione, il cosiddetto TFR, in busta paga, attraverso la presentazione di uno specifico modello.

Oltre ai ritardi e alle incertezze, la misura del TFR in busta paga è stata oggetto di molteplici analisi che ne hanno messo in evidenza gli effetti positivi e quelli negativi, evidenziando soprattutto il pericolo che la possibilità di ottenere una retribuzione più alta oggi potrebbe precludere la possibilità di una vecchiaia più serena e agiata.

A proposito del trattamento fiscale del TFR occorre segnalare però, quelli che potrebbero configurarsi come dei reali vantaggi, almeno per alcuni contribuenti che, da incapienti potrebbero diventare contribuenti “ordinari”, per i quali sarebbe previsto anche il beneficio fiscale del bonus 80 euro.

Trattamento fiscale del TFR in busta paga
Come è già stato illustrato la quota mensile di TFR che i lavoratori decidono di ottenere in busta paga, proprio dal mese di Aprile, è assoggettato a tassazione ordinaria, tuttavia, in relazione agli altri benefici fiscali, occorre considerare anche che:

  • non deve essere computato nel reddito complessivo, per verificare se il bonus da 80 euro spetta effettivamente;
  • deve essere sommato agli altri redditi da lavoro, soggetti a tassazione ordinaria, per verificare qual è l’effettiva imposta lorda da pagare sui redditi da lavoro, al netto delle detrazioni che spettano al contribuente;

Proprio quest’ultima caratteristica del TFR in busta paga può dar luogo a una situazione fiscale in cui, contribuenti che prima erano considerati incapienti perché titolari di un reddito non soggetto ad alcuna tassazione (quindi, considerando gli scaglioni IRPEF, inferiore agli 8145 euro, per il 2014), con la scelta di ottenere il TFR in busta paga, potrebbero rientrare tra i contribuenti tassati e, quindi, godere anche del beneficio fiscale del bonus 80 euro.
In altri termini, mentre prima quei contribuenti, in quanto incapienti, non avevano diritto al bonus 80 euro, non tanto per il requisito reddituale, quanto perché erano esentati dal versamento delle imposte, con la scelta di ottenere il TFR in busta paga, potrebbero essere tenuti al versamento delle imposte e, quindi, anche al bonus 80 euro.

La disciplina del Bonus 80 euro
Il chiarimento, fornito in Parlamento durante un question time (dove ha trovato risposta l’interrogazione n. 5-05354), riguarda le disposizioni riguardanti il bonus 80 euro, presenti nella legge di Stabilità, che ha introdotto quest’agevolazione fiscale dallo scorso 1 Gennaio.
In questa norma viene, infatti, affermato che

“Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a:
1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro”.

Casi di ottenimento del Bonus 80 euro a seguito dell’opzione per il TFR in busta paga
I contribuenti che si trovano nella situazione descritta sopra dovranno, innanzitutto, verificare:

  • che tipo di reddito hanno prodotto;
  • se, dopo aver applicato le detrazioni da lavoro spettanti (ad esempio, detrazioni da lavoro dipendente), sarà comunque presente un’imposta da pagare;
  • a quanto ammonta il reddito complessivo;

Tra i potenziali beneficiari del bonus 80 euro a seguito dell’opzione per il TFR in busta paga potrebbero verosimilmente esserci:

  • i contribuenti il cui reddito complessivo è formato dai redditi di lavoro dipendente e dai redditi assimilati;
  • i contribuenti che percepiscono redditi da lavoro dipendente e assimilati che determinano un’imposta lorda superiore alle detrazioni da lavoro spettanti;
  • i contribuenti con un reddito complessivo comunque inferiore ai 26000 euro, in base alla disciplina del Bonus 80 euro;

In buona sostanza, quindi, anche se la quota mensile di TFR ottenuta dal lavoratore in busta paga, non deve essere considerata ai fini della determinazione del reddito complessivo, utile per ottenere il Bonus 80 euro, tuttavia, il reddito derivante dalla percezione del TFR in busta paga deve comunque essere sommato ai redditi da lavoro dipendenti tassati in via ordinaria per verificare qual è l’entità dell’imposta lorda sui redditi da lavoro al netto delle detrazioni da lavoro spettanti al lavoratore. È quest’ultima condizione che, qualora determini il passaggio del contribuente dalla soglia di esenzione totale a quella di tassazione ordinaria, fornisce anche il diritto alla percezione del bonus 80 euro.

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