Acconto IRPEF, IRES e IRAP: info sul versamento 2013

Valentina Pennacchio

12/11/2013

29/11/2013 - 11:02

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Entro il 2 dicembre si dovrà procedere al versamento del secondo acconto d’imposta IRPEF e IRAP. L’acconto IRES dovrà essere versato entro il 10 dicembre (Comunicato Ufficiale del Governo - 27/11/2013). Ecco le informazioni sul versamento 2013.

Acconto IRPEF, IRES e IRAP: info sul versamento 2013

Tra le scadenze fiscali di novembre, i contribuenti dovranno fare i conti con gli acconti delle imposte dirette, il cui pagamento, ricordiamo, avviene così:

  • una prima scadenza fissata al 16 giugno (per il 2013, il 17 giugno in quanto il 16 giugno cadeva di domenica) in cui il contribuente effettua il versamento del saldo delle imposte relative al periodo d’imposta precedente e del primo acconto per il periodo d’imposta in corso;
  • una seconda scadenza fissata al 30 novembre (per il 2013, il 2 dicembre (vedi sotto) in quanto il 30 novembre cade di sabato) in cui il contribuente completa il versamento dell’acconto dovuto per l’anno con il pagamento della seconda quota.

Non sono tenuti al versamento degli acconti di imposta:

  • i contribuenti che non hanno conseguito redditi nell’anno precedente o nell’anno in corso e che non hanno presentato la dichiarazione per il precedente periodo d’imposta;
  • i lavoratori dipendenti che non possiedono altri redditi ad eccezione dell’abitazione principale.

Sono invece tenuti al versamento degli acconti IRPEF le persone fisiche residenti o non residenti nel territorio dello Stato che nel 2012 hanno conseguito un reddito in Italia e che nella relativa dichiarazione risultano a debito d’imposta. Altresì devono versare gli acconti i soci delle società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime della trasparenza fiscale.

IRPEF

In base al «metodo storico» gli acconti IRPEF si calcolano prendendo in considerazione le risultanze reddituali dell’anno precedente, emerse dal relativo dichiarativo, per definire l’ammontare dell’acconto dovuto: gli acconti sono quindi quantificati applicando all’imposta dovuta per l’anno precedente (rigo RN33, «Differenza» del Modello Unico 2013) una percentuale pari al 99%. Dobbiamo fare una precisazione a riguardo:

  • se l’importo indicato nel rigo RN33, ovvero l’imposta a debito per il 2012, risulta inferiore a 51,65 euro, il contribuente non deve fare nesun versamento a titolo di acconto per l’anno in corso;
  • viceversa, se è superiore, il versamento potrà essere effettuato con modalità diverse a seconda dell’entità dello stesso:
    se l’importo da versare è inferiore a 257,52 euro, l’acconto deve essere pagato in un’unica soluzione entro il 2 dicembre;
    se l’importo dovuto supera la soglia di euro 257,52, occorre pagare in due rate: il 40% dell’importo indicato nel rigo RN33 nel primo saldo (come abbiamo detto entro il 17 giugno o entro il 17 luglio con la maggiorazione dello 0,40%); il 60% dell’importo del rigo RN33 entro il 2 dicembre 2013.

Il secondo acconto IRPEF non sarà rateizzabile e dovrà essere versato tramite il Modello F24 (codice tributo 4034, anno d’imposta 2013):

IRES

A differenza dell’IRPEF, imposta progressiva per scaglioni, l’IRES prevede un’aliquota fissa (flat rate tax) del 27,5% alla base imponibile, determinata secondo la normativa fiscale vigente, per le società di capitali (S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l.).

Il pagamento degli acconti IRES è individuato nella misura del 100% di quanto dovuto a titolo di imposta per il precedente esercizio e le società di capitali dovranno fare riferimento a quanto indicato al rigo RN17 del Modello Unico 2013, ovvero «IRES dovuta o differenza a favore del contribuente».

Se il versamento da eseguire alla scadenza della prima rata non supera l’importo di 103 euro, l’acconto IRES è dovuto in due rate. Quindi se l’importo dell’acconto da versare alla scadenza della prima rata risulta:

  • inferiore a 103 euro (prendendo in considerazione sempre il rigo RN17), si deve procedere con il versamento a titolo di acconto in un’unica soluzione entro il 2 dicembre 2013;
  • pari o superiore a 103 euro, si deve procedere al versamento a titolo di acconto in due diverse rate:
    - il 40% nel primo saldo;
    - il 60% entro il 2 dicembre 2013;
  • nessun versamento è dovuto a titolo di acconto se l’imposta indicata nel Modello Unico 2013, relativa al periodo precedente (rigo RN17), non supera 20,66 euro.

Anche il secondo acconto IRES dovrà essere versato in un’unica soluzione tramite il Modello F24 (codice tributo 2002).

IRAP

L’IRAP deve essere versata da coloro che esercitano abitualmente attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi. Al fine di stabilire l’entità degli acconti da versare si deve prendere in considerazione il rigo IR21 ("Totale imposta") del Modello IRAP 2013.

Sia che si tratti di una persona fisica, sia che si tratti di una persona giuridica, il modello da utilizzare per la determinazione dell’imposta e dei relativi acconti è sempre uguale, cambiano solo i quadri da compilare:

  • per le persone fisiche e le società (o associazioni di cui all’art. 5, D.P.R. n. 917/1986) l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso è dovuto nella misura del 99% (sempre dell’importo indicato nel rigo IR21). Se l’importo dell’acconto è inferiore a 51,65 euro scatta l’esenzione dal versamento;
  • per le società di capitali e gli enti equiparati l’acconto relativo al periodo d’imposta in corso è dovuto nella misura del 100%. In questo caso il versamento non deve essere eseguito se l’importo è inferiore a 20,66 euro.

Le modalità di versamento sono le seguenti:

  • se l’importo dell’acconto è inferiore a 103 euro, si dovrà eseguire un unico versamento entro il 2 dicembre 2013 (persone fisiche, società di capitali e gli enti ad esse equiparati);
  • se l’importo dell’acconto è superiore a 103 euro, si potranno fare due rate:
    - il 40% nel primo acconto;
    - il 60% nel secondo acconto entro il 2 dicembre (persone fisiche, società di capitali e soggetti assimilati).

Come per IRPEF e IRES, il secondo acconto IRAP deve essere versato in un’unica soluzione tramite il Modello F24 (codice tributo 3813).


N.B. Il Premier Letta aveva deciso un rinvio per il pagamento degli acconti fiscali, ma con il Comunicato Ufficiale del 27 novembre è stata confermata solo la proroga IRES al 10 dicembre 2013, il versamento IRPEF e IRAP resta al 2 dicembre.

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