Naspi: a chi spetta l’indennità di disoccupazione?

Simone Micocci

28 Giugno 2018 - 16:09

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La Naspi spetta solo in caso di perdita involontaria del lavoro; cosa significa? Scopriamolo analizzando i requisiti necessari per avere diritto alla disoccupazione.

Naspi: a chi spetta l’indennità di disoccupazione?

La Naspi - Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego - è l’indennità di disoccupazione (istituita dal decreto 22/2015 in sostituzione dell’Aspi e della MiniAspi) erogata su domanda dell’interessato per far fronte alle difficoltà economiche derivate dalla perdita del lavoro.

La Naspi quindi spetta ai disoccupati, ma non a tutti. Hanno diritto all’indennità di disoccupazione, infatti, solo quei lavoratori che perdono involontariamente il posto di lavoro e solo in alcuni casi anche coloro che si dimettono.

Inoltre per ottenere il riconoscimento della Naspi bisogna soddisfare altri due importanti requisiti: il primo legato alle settimane contributive, il secondo alle giornate effettivamente lavorate.

Approfondiremo entrambi nel prosieguo dell’articolo, dove faremo chiarezza su tutti quei casi in cui chi perde il lavoro ha diritto alla Naspi.

A chi spetta la disoccupazione

La disoccupazione spetta ai lavoratori dipendenti che hanno perso il lavoro per cause indipendenti dalla loro volontà e che si trovano in stato di disoccupazione.

Quindi, possono richiedere la Naspi coloro che:

  • mancata trasformazione dell’apprendistato in contratto a tempo indeterminato;
  • non hanno ottenuto il rinnovo di un contratto a tempo determinato.

Per questo motivo non ne possono fare richiesta coloro che si dimettono per loro libera scelta; la Naspi invece spetta per chi presenta le dimissioni motivate da giusta causa, ovvero quando la loro decisione dipende da fattori esterni alla propria volontà e solitamente imputabili all’azienda.

Ad esempio, si hanno dimissioni per giusta causa quando il dipendente decide di interrompere l’attività lavorativa per il mancato pagamento degli stipendi (almeno due), oppure per aver subito delle molestie sessuali dal datore di lavoro.

Ma tra i casi in cui si possono presentare le dimissioni per giusta causa c’è anche la maternità; alla dipendente in gravidanza, infatti, è consentito dimettersi senza perdere il diritto alla Naspi nel periodo che va dal 1° giorno in cui è venuta a conoscenza del suo stato al compimento di 1 anno di età del figlio.

Solitamente non spetta neppure per la risoluzione consensuale del contratto, a meno che la procedura conciliativa non abbia avuto luogo davanti alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Si ha diritto alla Naspi anche qualora la risoluzione consensuale sia motivata dal rifiuto del lavoratore a trasferirsi ad un’altra sede aziendale distante più di 50 km dalla precedente.

Come anticipato però prima di fare richiesta della Naspi c’è un altro requisito da soddisfare: chi ha perso il lavoro deve ottenere il riconoscimento dello stato di disoccupazione al centro per l’impiego (qui le informazioni su come fare).

Gli altri requisiti

Ai fini del riconoscimento della Naspi il disoccupato deve soddisfare altri due requisiti oltre alla perdita involontaria del lavoro. Nel dettaglio, questo deve aver maturato:

  • 13 settimane contributive nei quattro anni precedenti al periodo di disoccupazione;
  • 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti al periodo di disoccupazione.

A chi non spetta la disoccupazione?

Possono beneficiare della Naspi più categorie di lavoratori, che comprendono gli apprendisti, i dipendenti a tempo determinato della Pubblica Amministrazione, il personale artistico con rapporto di lavoro dipendente, i lavoratori delle cooperative con rapporto di lavoro subordinato.

La prestazione economica della disoccupazione non spetta ai dipendenti a tempo indeterminato della Pubblica Amministrazione (a differenza dei dipendenti a tempo determinato), agli extracomunitari che lavorano in Italia stagionalmente con regolare permesso e gli operai agricoli, qualunque sia la loro tipologia di contratto, a tempo determinato o indeterminato.

Inoltre, le disposizioni relative alla Naspi non si applicano per i collaboratori coordinati e continuativi (contratti co.co.co) i quali sono destinatari della tutela specifica Dis-Coll.

Infine, come stabilito dalla Legge Fornero, il diritto alla Naspi si perde al raggiungimento dei requisiti per la pensione.

Durata della disoccupazione

In primis bisogna precisare che, in base a quanto previsto dal decreto 150/2015 con la quale è stata introdotta, la Naspi ha una durata massima di 24 mesi.

Come anticipato, possono richiedere il sussidio coloro che versano in stato di disoccupazione e possono vantare 13 settimane contributive (nei 4 anni precedenti) e 30 giorni di lavoro effettivo (nei 12 mesi precedenti).

Per calcolare la durata della Naspi bisogna quindi prendere come riferimento tutti i contributi previdenziali versati nel corso dei 4 anni precedenti e dividerli per due; quindi, considerando che per richiederla bisogna aver maturato almeno 13 settimane contributive, la durata minima è di 6 settimane (la massima come anticipato è di 24 mesi).

A tal proposito è importante sottolineare che i periodi di malattia, infortunio, cassa integrazione, permessi e congedi non sono conteggiati nel calcolo, che invece include i periodi di lavoro all’estero e l’assenza dal lavoro per motivi di malattia dei figli (fino ad un massimo di 8 anni di età e di 5 giorni per ogni anno solare).

Disoccupazione: quanto spetta?

Il calcolo dell’indennità che spetta al disoccupato si basa sia sugli elementi continuativi che su quelli non continuativi. Nel dettaglio, per calcolare l’importo mensile bisogna:

  • dividere il totale delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni per il numero di settimane di contribuzione;
  • moltiplicare per 4,33.

Se da tale operazione ne risulta un importo pari o inferiore ai 1.195 euro, l’importo della Naspi sarà determinato in misura pari al 75% della retribuzione stessa. Se invece il risultato è maggiore, verrà aggiunto un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

L’importante è che non venga superato il limite massimo mensile di 1.300 euro; questa soglia è soggetta di variazione ogni anno, sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente.

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