Partecipation Exemption (PEX): cos’è e come funziona l’esenzione fiscale delle plusvalenze?

Francesco Oliva

22/05/2021

Cos’è la PEX, la partecipation exemption, prevista dalla normativa fiscale italiana al fine di agevolare lo scambio di partecipazioni societarie e le relative plusvalenze?

Partecipation Exemption (PEX): cos’è e come funziona l’esenzione fiscale delle plusvalenze?

Cosa si intende per PEX e a cosa ci si riferisce quando si utilizza questo acronimo nel linguaggio economico giuridico?

La partecipation exemption, nota anche con l’acronimo PEX, indica la parziale esenzione fiscale delle plusvalenze realizzate nell’ambito di un’attività d’impresa.

La PEX è stata introdotta nell’ordinamento tributario italiano nell’ambito della cosiddetta “riforma Tremonti”, varata nel biennio 2001-2002 durante il Governo Berlusconi II e divisa in diversi moduli.

La ratio dell’introduzione della PEX è quella di evitare la duplicazione di tassazione del reddito societario prodotto, prima in capo alla società e poi in capo al partecipante nel momento in cui si viene a realizzare la plusvalenza.

Infatti, da un punto di vista pratico, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni societarie emergono quando una società produce utili in modo continuo, generando così un aumento del valore patrimoniale del capitale.

La disciplina della PEX è stata modificata a partire dal 2019 per effetto dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo numero 142/2018 che ha recepito la direttiva europea 2016/1164 in materia di pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul mercato interno. Nello specifico, sono state modificate parzialmente le disposizioni relative ai requisiti di residenza o localizzazione dell’impresa che partecipa alla PEX medesima.

Ecco una guida semplice e completa al regime di esenzione fiscale delle plusvalenze, meglio noto come partecipation exemption o PEX.

PEX, esenzione fiscale plusvalenze societarie: i riferimenti normativi
La partecipation exemption - PEX - è disciplinata dall’articolo 87 del TUIR e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate numero 36/E/2004.

Ecco cosa afferma, in particolare, l’articolo 87 del TUIR rubricato “Plusvalenze esenti” che riportiamo integralmente al fine di poter successivamente evidenziare quali siano i passaggi fondamentali:

1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95 per cento le plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti indicati nell’articolo 5, escluse le società semplici e gli enti alle stesse equiparate, e nell’articolo 73, comprese quelle non rappresentate da titoli, con i seguenti requisiti:

a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;

b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;

c) - attenzione: questa lettera è stata modificata dal Decreto Legislativo numero 142/2018 - residenza fiscale o localizzazione dell’impresa o ente partecipato in Stati o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, o, alternativamente, la dimostrazione, anche a seguito dell’esercizio dell’interpello di cui allo stesso articolo 47-bis, comma 3, della sussistenza della condizione di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo.

Qualora il contribuente intenda far valere la sussistenza di tale ultima condizione ma non abbia presentato la predetta istanza di interpello ovvero, avendola presentata, non abbia ricevuto risposta favorevole, la percezione di plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all’articolo 47-bis, comma 1, deve essere segnalata nella dichiarazione dei redditi da parte del socio residente; nei casi di mancata o incompleta indicazione nella dichiarazione dei redditi si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 8, comma 3-ter, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Ai fini della presente lettera, la condizione indicata nell’articolo 47-bis, comma 2, lettera b), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso.

Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o meno nel territorio dello Stato;;

d) esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.

1-bis. Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna categoria.

2. - attenzione: questo comma è stato modificato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo numero 142/2018 - Il requisito di cui al comma 1, lettera c), deve sussistere, ininterrottamente, sin dal primo periodo di possesso; tuttavia, per i rapporti detenuti da più di cinque periodi di imposta e oggetto di realizzo con controparti non appartenenti allo stesso gruppo del dante causa, è sufficiente che tale condizione sussista, ininterrottamente, per i cinque periodi d’imposta anteriori al realizzo stesso. Ai fini del precedente periodo si considerano appartenenti allo stesso gruppo i soggetti residenti o meno nel territorio dello Stato tra i quali sussiste un rapporto di controllo ai sensi del comma 2 dell’articolo 167 ovvero che, ai sensi del medesimo comma 2, sono sottoposti al comune controllo da parte di altro soggetto residente o non residente nel territorio dello Stato. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo, almeno dall’inizio del terzo periodo d’imposta anteriore al realizzo stesso (N.d.R.: da questo passaggio deriva il famoso principio dell’holding periodo di tre anni - rectius: tre periodi d’imposta - necessari ai fini del riconoscimento della commercialità e, di conseguenza, dell’esenzione dell’eventuale plusvalenza realizzata);

3. L’esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell’articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.

4. Fermi rimanendo quelli di cui alle lettere a), b) e c), il requisito di cui alla lettera d) del comma 1 non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei mercati regolamentati. Alle plusvalenze realizzate mediante offerte pubbliche di vendita si applica l’esenzione di cui ai commi 1 e 3 indipendentemente dal verificarsi del requisito di cui alla predetta lettera d).

5. Per le partecipazioni in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, i requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 si riferiscono alle società indirettamente partecipate e si verificano quando tali requisiti sussistono nei confronti delle partecipate che rappresentano la maggior parte del valore del patrimonio sociale della partecipante.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle plusvalenze di cui all’articolo 86, comma 5-bis.”

PEX: ambito soggettivo di applicazione

Dalla lettura dell’articolo 87 del TUIR emerge chiaramente quale sia l’ambito soggettivo di applicazione del regime di esenzione fiscale delle plusvalenze - partecipation exemption (PEX).

I soggetti che possono fruire del regime di esenzione fiscale delle plusvalenze sono i contribuenti per i quali la plusvalenza costituisce una componente del reddito d’impresa (e non un reddito diverso di natura finanziaria).

Di conseguenza, possono avvalersi del regime PEX i seguenti soggetti:

  • società di capitali;
  • società cooperative e di mutua assicurazione;
  • enti commerciali e non commerciali, limitatamente alle partecipazioni «detenute in regime di reddito d’impresa», ivi compresi i consorzi e le associazioni non riconosciute;
  • società di persone ed enti equiparati;
  • società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

PEX: soggetti esclusi

Al contrario, il regime PEX è precluso ai seguenti soggetti:

  • società semplici ed enti equiparati;
  • enti non commerciali residenti laddove le partecipazioni non siano detenute in “regime d’impresa”;
  • persone fisiche non imprenditori (non titolari di partita IVA) ovvero le persone fisiche che svolgono attività d’impresa ma in regime di contabilità semplificata;
  • soggetti ed enti non residenti senza una stabile organizzazione.

PEX: ambito oggettivo di applicazione

Il regime della partecipation exemption ha quindi un ambito oggettivo di applicazione circoscritto.

Esso può essere applicato alle seguenti operazioni svolte dai soggetti sopra elencati nell’ambito di un’attività d’impresa:

  • Plusvalenze su titoli;
  • Plusvalenze su partecipazioni al capitale sociale o al patrimonio;
  • Plusvalenze su partecipazioni societarie;
  • Plusvalenze su strumenti finanziari simili alle azioni;
  • Contratti di cointeressenza con apporto diverso da opere o servizi;
  • Contratti di associazione in partecipazione.

PEX: i requisiti

I soggetti che possono avvalersi del regime PEX di esenzione fiscale delle plusvalenze devono possedere quattro requisiti necessari per fruire della partecipation exemption ovvero:

  • ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente;
  • classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso;
  • residenza fiscale o localizzazione dell’impresa individuata dalla lettera c) del nuovo comma 1 dell’articolo 87 del TUIR come sopra riportato;
  • esercizio da parte della società partecipata di un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55. Senza possibilità di prova contraria si presume che questo requisito non sussista relativamente alle partecipazioni in società il cui valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l’attività dell’impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell’esercizio d’impresa.

Si considerano direttamente utilizzati nell’esercizio d’impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui la società partecipata svolge l’attività agricola.

PEX: come funziona?

Come funzione il regime di esenzione fiscale delle plusvalenze o partecipation exemption?

Il regime PEX prevede l’esenzione fiscale dalla tassazione sui redditi delle plusvalenze realizzate negli ambiti soggettivi ed oggettivi sopra menzionati.
In particolare, il regime PEX prevede diverse aliquote di esenzione fiscale delle plusvalenze a seconda del soggetto che detiene la partecipazione nell’impresa:

  • aliquota di esenzione del 95% delle plusvalenze per i soggetti IRES;
  • aliquota di esenzione del 41,86% delle plusvalenze per i soggetti IRPEF.

Allo stesso modo, le minusvalenze realizzate negli ambiti soggettivi ed oggettivi sopra indicati sono totalmente indeducibili.

PEX: per la partecipation exemption vale il principio della competenza

Occorre rilevare, infine, un aspetto molto importante.

Ai fini del regime PEX trova applicazione il principio generale di competenza economica di cui all’articolo 109 comma 2 del TUIR.

Ciò comporta che

le plusvalenze si intendono realizzate nel momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti piuttosto che nell’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione”.

La riforma della tassazione dei redditi derivanti dalle partecipazioni qualificate
Documento di ricerca della Fondazione Nazionale Commercialisti del 14 settembre 2018

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